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Assunzioni agevolate di disoccupati con almeno 50 anni di età: l'Inps illustra gli incentivi.

L’INPS con Circolare n. 111/2013 illustra il nuovo incentivo introdotto dall’art.4 legge 92/2012, per l’assunzione di uomini e donne con almeno 50 anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”.

L’art. 4, commi 8-11, legge 92/2012 ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2013 un nuovo incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego dal almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.

L’INPS con la Circolare n. 111 del 24 luglio scorso illustra le indicazioni operative per l’applicazione dell’incentivo con riferimento alle sole assunzioni di lavoratori (uomini e donne) over 50 e disoccupati da oltre dodici mesi, rimandando ad un secondo momento le precisazioni in merito alle altre casistiche che danno titolo all’agevolazione (donne di qualunque età, prive di impiego dal almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree) in attesa della circolare ministeriale esplicativa.

L’incentivo, consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, è riconosciuto nel caso di assunzioni a tempo determinato o indeterminato (anche a part-time) e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. L’agevolazione è riconosciuta anche qualora l’assunzione sia a scopo di somministrazione.

L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito ed accessorio.

La durata del beneficio contributivo è fissata nelle seguenti misure:

-          Per le assunzioni a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi;

-          Per le assunzioni a tempo determinato la riduzione spetta fino a 12 mesi. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto nel limite complessivo dei dodici mesi;

-          Per le trasformazioni a tempo indeterminato la riduzione spetta per complessivi 18 mesi. In tal caso la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire prima della scadenza del beneficio (cioè prima che scadano i dodici mesi di agevolazione previsti per il rapporto a termine).

L’incentivo spetta anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato scaduto, venga effettuata una nuova assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dell’ex dipendente. In tal caso è necessario che il lavoratore mantenga l’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi. L’incentivo spetta per il residuo rispetto a quanto già goduto precedentemente.

L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla spettanza dell’incentivo anche nei casi di proroghe e trasformazioni di rapporti non agevolati, instaurati prima del 1 gennaio 2013 o dopo tale data.

Con riferimento ai rapporti instaurati prima del 1 gennaio 2013 l’istituto individua le seguenti casistiche:

  1. 1.       L’incentivo all’assunzione spetta nel caso di proroga di contratti a tempo determinato non agevolati instaurati prima del 1 gennaio 2013, a condizione che, al momento della proroga, il lavoratore abbia un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi (al riguardo deve considerarsi la situazione del soggetto se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato) e non abbia maturato un diritto di precedenza.
  2. 2.       L’incentivo all’assunzione spetta nel caso di trasformazione di contratti a tempo determinato non agevolati instaurati prima del 1 gennaio 2013, fino al limite massimo di 18 mesi, a condizione che, al momento della trasformazione, il lavoratore abbia un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi (al riguardo deve considerarsi la situazione del soggetto se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato) e non abbia maturato un diritto di precedenza.

In entrambe le ipotesi sopra descritte è necessario che il lavoratore abbia almeno 50 anni al momento della proroga o della trasformazione.

In relazione ai rapporti non agevolati instaurati nel 2013 l’Istituto si riferisce ai casi in cui il lavoratore abbia meno di 50 anni al momento dell’assunzione. In tali ipotesi l’incentivo spetta se il lavoratore alla data della proroga o della trasformazione ha almeno 50 anni e a condizione che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi (al riguardo deve considerarsi la situazione del soggetto se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato o trasformato) e non abbia maturato un diritto di precedenza.

 

Per espressa previsione dell’art. 4 legge 92/2012 l’incentivo spetta anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione. In tal caso l’agevolazione contributiva è riconosciuta all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.

Rimandando ad una attenta lettura della circolare in merito alla somministrazione, si trattano di seguito due importanti profili per il godimento dell’incentivo.

In primo luogo, l’INPS specifica che nel caso di assunzione diretta da parte dell’azienda del lavoratore precedentemente somministrato, l’incentivo spetta all’impresa per il periodo residuo non goduto, se al momento dell’assunzione il lavoratore possiede ancora lo stato di disoccupazione superiore a 12 mesi. Spetta invece l’incentivo residuo, a prescindere dall’anzianità di disoccupazione posseduta dal lavoratore al momento dell’assunzione diretta, nelle ipotesi in cui il lavoratore viene prima somministrato a tempo determinato, nell’ambito di un rapporto a tempo anch’esso determinato – e poi venga assunto alle dirette dipendenze dell’ex utilizzatore, a condizione che:

  1. a.       l’assunzione diretta sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto all’utilizzazione indiretta;
  2. b.       l’assunzione diretta sia effettuata entro la scadenza dell’incentivo, computata rispetto alla situazione dell’ex utilizzatore.

In secondo luogo, nei casi in cui un soggetto svolga con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato - agevolato o non agevolato - e poi lo utilizzi mediante contratto di somministrazione, l'incentivo relativo alla somministrazione spetta – ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge -, a condizione che il lavoratore sia disoccupato da almeno dodici mesi al momento dell’assunzione.

 

Condizioni di spettanza

La circolare n. 111 descrive in modo dettagliato le condizioni a cui è subordinato il godimento del beneficio. Rinviando ad una attenta lettura della casistica illustrata dall’INPS, si riassumono brevemente di seguito le condizioni che devono essere soddisfatte per accedere all’incentivo:

  1. 1.       Regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
  2. 2.       applicazione dei principi generali stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
  3. 3.       condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. In particolare, l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
    1. l’adempimento degli obblighi contributivi;
    2. l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
    3. il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

       dimissioni volontarie del lavoratore;

       invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;

       pensionamento per raggiunti limiti di età;

       riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

       licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

 

 

Coordinamento con altri incentivi

 

L’INPS si sofferma sul rapporto fra il nuovo incentivo ed altre agevolazioni previste dalla normativa vigente.

  1. 1.       Incentivo per assunzione over 50 e agevolazioni contributive per l’assunzione di disoccupati di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, legge 407/1990): nel caso in cui sussistano i presupposti per l’applicazione di entrambi gli incentivi trova applicazione solo quello di cui alla legge 407/1990. In casi eccezionali però è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 407/1990 per la trasformazione a tempo indeterminato. L’incentivo previsto dalla legge 407/1990 spetta infatti, nell’ipotesi in cui si trasformi  a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato a condizione che, al momento della trasformazione , il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto di lavoro fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato. Il beneficio invece non sé riconosciuto se il lavoratore ha maturato nel frattempo il diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

 

Incentivo per assunzione over 50 e agevolazioni contributive per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, commi 2 e 4, o 25, comma 9, legge 223/1991): nel caso in cui sussistano i presupposti per l’applicazione di entrambi gli incentivi trova applicazione solo quelli di cui alla legge 223/1991.

 

Note operative

 

Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012" (verrà messo a breve a disposizione all’interno del  Cassetto previdenziale Aziende). La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

 

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2H”, attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”.

 

I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55” che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.

 

Per i periodi di spettanza dell’agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzando all’interno dell’elemento <Denuncia individuale>, <Dati retributivi>, <AltreACredito>,<CausaleACredito>  il nuovo codice “L431” avente il significato di “Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012.” e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

 

Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.

 

I dati relativi al recupero - esposti nell’UniEmens - saranno riportati, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a credito “L431”.

 

Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell’agevolazione i datori di lavoro, per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare – per ogni lavoratore interessato - un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando il codice “L431”.

 

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esposto il codice “L431” per conguagli non spettanti, le somme indebitamente conguagliate dovranno essere restituite valorizzando nell’elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DenunciaIndividuale> il nuovo codice causale “M431” avente il significato di “Restituzione contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012” e indicando nell’elemento <ImportoADebito> l’importo da restituire.

  • Data inserimento: 26.07.13