Assunzioni agevolate ex art. 4 Legge 92/2012.
Dando seguito alla precedente Notizia del 26 luglio 2013, n. 1120, si forniscono ulteriori informazioni in merito all’incentivo introdotto dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012 per le assunzioni di donne di qualunque età, prive di impiego dal almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, vista la pubblicazione della Circolare ministeriale esplicativa del beneficio(n. 34 del 25 luglio 2013) e il Messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013.
L’incentivo, consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, è riconosciuto nel caso di assunzioni a tempo determinato o indeterminato (anche a part-time) e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Il Ministero chiarisce che il beneficio in questione riguarda non soltanto i contributi previdenziali dovuti all’INPS, ma anche i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Ai fini dell’applicazione dell’incentivo deve essere qualificata “priva di impiego regolarmente retribuito” la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):
- non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
- né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
Il Ministero evidenzia come l’accertamento di tale requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal d. lgs. 181/2000; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.
Si ricorda che la spettanza dell’incentivo è subordinata al rispetto di rigide condizioni dettate dalla normativa nazionale nonché dal Regolamento CE 800/2008. Nello specifico le condizioni che devono essere soddisfate per accedere all’incentivo sono le seguenti:
- 1. Regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
- 2. applicazione dei principi generali stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
- 3. condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. In particolare, l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
pensionamento per raggiunti limiti di età;
riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Per quanto riguarda alle modalità operative per la richiesta dell’incentivo a decorrere dal 30 luglio 2013 è disponibile nel cassetto previdenziale aziende il modulo di istanza on line “92-2012”.
Lo stesso modulo “92-2012” deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.
Il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali.
Per la procedura di denuncia dell’incentivo rimanda a quanto definito dall’INPS nella Circolare n. 111/2013.