Attività di autoriparazione in forma itinerante. Vanno sempre rispettati gli obblighi della sicurezza stradale, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente
Le imprese dell’autoriparazione sono soggette, in alcune occasioni, ad interventi che rendono necessario il loro intervento in strada, a seguito di incidenti, danni alle autovetture o fermo autovetture per problemi al motore o di altra natura.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di un quesito posto dalla camera di Commercio di Trento, dopo avere chiesto un parere al Ministero dei trasporti, con riferimento ad un caso di installazione di cristalli per autoveicoli in forma itinerante, ha precisato, con la circolare n. 3653 del 02/07/2012, che “gli interventi di ripristino di componenti particolari dei veicoli a motore che non richiedano per la loro esecuzione l’uso di attrezzature complesse possano essere effettuati in luoghi diversi dai locali di officina”.
Nella stessa circolare ministeriale, il Ministero ha ritenuto opportuno evidenziare che “rimangono tuttavia ineludibili gli obblighi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Conseguentemente, gli interventi compiuti al di fuori dei locali di officina, da eseguirsi, quale ne sia la loro natura, sempre da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti, devono effettuarsi in luoghi insuscettibili di recare disagio o pericolo per la circolazione stradale e che siano tali da garantire la sicurezza degli operatori, che dovranno comunque agire nel rispetto delle disposizioni inerenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico e la tutela dell’ambiente con riguardo particolare allo smaltimento dei rifiuti”.