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Autotrasporto di merci - Confermate le deduzioni forfetarie e il credito d'imposta spettante per il SSN sui premi di assicurazione versati nel 2010

Con un comunicato stampa del 21 giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate conferma le agevolazioni spettanti alla categoria dell'autotrasporto di merci.

L'Agenzia con un comunicato stampa conferma gli importi delle agevolazioni a favore dell'autotrasporto in ossequio alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 40, della legge n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011) e prevista nel decreto interministeriale firmato il 24 maggio u.s. e in via di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

In particolare:

1.       le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2011, fino ad un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (mediante compensazione in F24), le somme versate nel 2010 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;

2.       per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa autotrasporto merci per conto di terzi) di godere, per il periodo d'imposta 2010, della deduzione forfetaria di spese non documentate (ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) nelle seguenti misure:

  • 56,00 euro per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;
  • 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Le agevolazioni potranno essere utilizzate, a seguito della proroga dei versamenti disposta con il D.P.C.M. 12 maggio 2011, nella maggior parte dei casi in relazione agli importi dovuti in scadenza il prossimo 6 luglio 2011.

  • Data inserimento: 23.06.11