Autotrasporto: tenuta dischi cronotachigrafi.
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con Lettera Circolare n. 1 del 9 febbraio 2017 (indicazioni operative in merito alla modalità di tenuta della documentazione dei cronotachigrafi in caso di annotazione della lettera “P” sul Libro Unico del Lavoro), chiarisce alcuni aspetti in merito al termine di conservazione obbligatoria delle registrazioni cronotachigrafiche.
Il termine di conservazione dei dischi cronotachigrafici è stabilito dai Regolamenti CE n. 561 del 2006 e n. 165 del 2014 che dispongono l’obbligo di tenuta per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di utilizzazione.
Con l’istituzione del Libro Unico del Lavoro, relativamente al personale mobile, è ammesso che le registrazioni dell’orario di lavoro effettivamente svolto possano avvenire in un momento successivo rispetto al mese di competenza. Può essere indicata giornalmente la “P” per attestare la presenza al lavoro del lavoratore. Contemporaneamente va conservata la documentazione da cui si ricava l’orario di lavoro (dischi cronotachigrafi analogici e dati scaricati dalle carte tachigrafiche digitali).
Il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato per almeno 5 anni.
Nella circolare n. 1/2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa espressamente, pertanto, che l’obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici, fissato dai Regolamenti CE, in almeno 12 mesi dalla data di utilizzazione, è un termine proprio della documentazione dei dischi cronotachigrafichi, non correlato agli obblighi di registrazione dei dati sul LUL o alla sua conservazione.
Tale termine assolve all’obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea
In pratica non si deve associare il termine di conservazione del LUL della durata di 5 anni all’obbligo di conservazione dei dati relativi all’orario del personale mobile pari a 12 mesi che deriva, invece, dalla normativa europea.