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AVVISI BONARI 2025: NUOVI TERMINI E RIDUZIONE SANZIONI PER LA DEFINIZIONE

Cosa cambia per i contribuenti dal 1° gennaio 2025

Dal 1° gennaio 2025, per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio, i contribuenti hanno più tempo per definire gli avvisi bonari derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni e dal controllo formale delle stesse. Questo cambiamento, introdotto dal Decreto Legislativo n. 108 del 5 agosto 2024, offre un'estensione dei termini, con importanti implicazioni per il pagamento delle somme dovute.

Cos'è un avviso bonario e cosa cambia dal 2025

Gli avvisi bonari sono comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate per correggere eventuali errori nelle dichiarazioni fiscali. Essi derivano da:

  • controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72 IVA)
  • controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter DPR 600/73)

Fino al 31 dicembre 2024, il termine per il pagamento delle somme dovute a seguito di tali comunicazioni era fissato a 30 giorni dalla ricezione dell'avviso. A partire dalle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, tale termine è stato prolungato a 60 giorni, consentendo ai contribuenti maggior tempo per regolarizzare la propria posizione fiscale.

Cosa cambia per il pagamento e le rate

La modifica normativa estende anche il termine per il pagamento rateale. Se il contribuente opta per il pagamento in rate (fino a 20 rate trimestrali di pari importo), la scadenza per il versamento della prima rata sarà anch'essa prorogata da 30 a 60 giorni dalla ricezione dell'avviso bonario.

In caso di scelta di rateizzazione, il pagamento della prima rata non dovrà più avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'irregolarità, ma entro 60 giorni.

Riduzione delle sanzioni per le comunicazioni

Un altro importante cambiamento riguarda la riduzione delle sanzioni per il pagamento delle somme dovute. A partire dal 1° gennaio 2025, le sanzioni per le violazioni fiscali sono ridotte come segue:

- per gli avvisi bonari (liquidazione automatica):

  • 10% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
  • 8,33% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024

- per i controlli formali delle dichiarazioni:

  • 20% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
  • 16,67% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024

Queste riduzioni si applicano se il pagamento delle somme o della prima rata avviene entro i 60 giorni dalla comunicazione.

Sospensione degli avvisi bonari

Le comunicazioni di irregolarità sono sospese nei seguenti periodi:

  • dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno
  • dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno

Inoltre, la sospensione si applica anche al periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre, durante il quale i termini per il pagamento delle somme derivanti dagli avvisi bonari sono sospesi.

 Modifica ai termini per i chiarimenti fiscali

In base alle modifiche normative, i contribuenti hanno ora 60 giorni (e non più 30 giorni) per fornire eventuali chiarimenti o integrazioni in risposta alla comunicazione bonaria. Questo cambiamento vale per tutte le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.

Imposte da tassazione separata

Rimane invariato il termine di 30 giorni per il pagamento delle imposte derivanti dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. In questi casi, infatti, l'imposta è liquidata direttamente dall'ufficio senza l'applicazione di sanzioni, a condizione che il pagamento avvenga entro i 30 giorni successivi.

In conclusione

Dal 1° gennaio 2025, i contribuenti beneficeranno di un maggiore periodo di tempo per definire gli avvisi bonari, con la possibilità di ridurre le sanzioni in misura significativa se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Le modifiche riguardano anche la possibilità di rateizzazione, i chiarimenti fiscali e la sospensione dei termini durante determinati periodi dell'anno.

Per evitare incorrere in sanzioni aggiuntive, i contribuenti dovranno monitorare attentamente le scadenze e sfruttare le opportunità offerte dalla nuova normativa.

  • Data inserimento: 10.01.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6553