La prima scadenza per la presentazione della richiesta di non applicazione del canone è il 30/04/2016
Con la legge di stabilità (legge 28/12/2015, n. 208) al comma 152, è stato definito che per l’anno 2016 il Canone Rai sarà addebitato all’interno della bolletta di energia elettrica ad uso domestico, il canone corrisponderà ad € 100 e sarà rateizzato all’interno delle bollette domestiche annuali. La detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.
La presunzione può essere superata con una dichiarazione presentata all’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio.
E’ stato pubblicato, infatti, il modello di dichiarazione sostitutiva, scaricabile all’interno del sito dell’Agenzia dell’ Entrate, da utilizzare da parte dei contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale e va presentato nei seguenti casi:
- non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A);
- non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, da parte di un componente della famiglia anagrafica, nelle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A);
- per la richiesta di non addebito in nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (quadro B);
- il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata (quadri A e B in un’apposita sezione). Tale dichiarazione deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.
Le suddette dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche da un erede in relazione alle utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo (quadro A), per espressa previsione di legge, ha validità annuale e, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.
Termini per la presentazione
- entro il 30 aprile 2016 (a mezzo del servizio postale) ed entro il 10 maggio 2016 (via telematica) per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.
- dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 (a mezzo del servizio postale) e dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 (in via telematica ) avranno effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
- dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 sarà possibile presentare le dichiarazioni di non detenzione per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
Nel caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre del medesimo anno.
In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.
Modalità di presentazione della dichiarazione:
- modalità telematica
- direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
- avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
- a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:
- Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale, in quest’ultima ipotesi, il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Area Tecnica -Settore Energia (dott.ssa Pellegrino Concetta tel. 0444168402 e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)