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Canone RAI: dal 2016 in bolletta elettrica

Nel 2016 il canone RAI sarà di 100 euro. Verrà applicato in dieci rate (da gennaio a ottobre). Nella prima bolletta di energia elettrica emessa successivamente al 1° luglio verranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute relative al canone RAI

Con la legge di stabilità (legge 28/12/2015, n. 208) al comma 152, è stato definito che, per l'anno 2016, il  canone di abbonamento alla televisione per uso privato corrisponde a euro 100.

La normativa di riferimento per l’applicazione del canone RAI è il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), e alla stessa sono stati aggiunti alcuni nuovi commi che di seguito vengono riportati in sintesi.

L’articolo 1 della normativa citata stabilisce che “Chiunque detenga una o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizione è obbligato al pagamento del canone di abbonamento…..”.

Legge 28/12/2015 – comma 153

La detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare  tale presunzione, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, da presentare all'Agenzia delle entrate - Direzione  provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata. La dichiarazione di cui sopra, se falsa, comporta effetti anche penali.

Questa aggiunta legislativa implica quindi una particolare attenzione, che ogni anno dovrà essere posta, da parte degli utenti delle forniture di energia elettrica, che dovranno presentare la dichiarazione sopra riportata, se non sono dotati di un apparecchio soggetto al canone RAI. Peraltro va posta attenzione particolare da quelle imprese (che detengono un apparecchio) che hanno più contatori aziendali per i quali ricevono, conseguentemente, più bollette o fatture di energia elettrica. Questo significa che il rischio di pagare più volte il canone RAI è reale, in assenza della necessaria dichiarazione.

 

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti  appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. 

Definizione di famiglia anagrafica stabilita con l’articolo 4, del DPR 30/05/1989, n. 223

“Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli effettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”

Per la seconda casa non si deve pagare un altro canone TV/RAI

“No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimore dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”. La RAI riporta questa risposta  nel proprio sito, nell’area “canone RAI” (www.canone.rai.it).

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva  alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di  distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai  fini  fiscali.

Per l’anno 2016, nella prima fattura emessa successivamente al 01/07/2016, dal fornitore di energia elettrica, verranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute relative al canone RAI.

Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento direttamente all’Erario entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione, all’Erario, da parte delle imprese elettriche.

 

Legge 28/12/2015 – comma 154

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 14/02/2016, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario (da parte delle imprese elettriche), e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione di queste nuove disposizioni.

 

Legge 28/12/2015 – comma 155

In caso di violazione degli obblighi di  comunicazione e di versamento dei canoni, da parte delle imprese elettriche all’Erario, si applicano le sanzioni previste da apposita normativa

 

Legge 28/12/2015 – comma 156

Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalità di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o  privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di  tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la  fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.

 

Legge 28/12/2015 – comma 157

Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. Questa disposizione si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla  data del 01/01/2016, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

 

Legge 28/12/2015 – comma 158

A decorrere dal 01/01/2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21/02/1938, n. 246, convertito dalla legge 04/06/1938, n. 880 (di seguito riportato. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.

Regio decreto-legge 21/02/1938, n. 246, convertito dalla legge 04/06/1938, n. 880 – Articolo 10 – Comma 1

Ove l’abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l’apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo di apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.

 

Legge 28/12/2015 – comma 159

In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da 152 a 158:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 01/07/2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;

b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche l'elenco dei soggetti  esenti  ai sensi  delle  disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione (di non possedere apparecchi) di cui al comma 153, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

  • Data inserimento: 24.01.16