BONUS EDILIZI
La comunicazione in trattazione è stata introdotta dal D.L. n. 104/2023 (D.L. Omnibus-bis) all’articolo 25. La presentazione della stessa assume per lo Stato Italiano un’importanza rilevante al fine del corretto ed effettivo monitoraggio degli importi relativi ai bonus edilizi che risulteranno “pagabili” nei prossimi anni con evidente impatto nei saldi di finanza pubblica.
Con il Provvedimento n. 410221 del 23 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per effettuare la comunicazione che sarà effettuata utilizzando la piattaforma cessione crediti (funzione già disponibile dall’1.12.2023).
Ai sensi del citato articolo 25 D.L. n. 104/2023, qualora i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 D.L. 34/2020 (cessione del credito / sconto in fattura) risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini relativi al loro utilizzo, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.
Si ritiene che sono da considerare non utilizzabili i crediti per i quali non sussistono i presupposti costitutivi e/o che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo mentre, per i crediti sottoposti a sequestro dall’Autorità giudiziaria (Faq del 23.11.23), non sussiste obbligo di comunicazione in quanto circostanza già nota all’Amministrazione fiscale.
Per quanto riguarda i termini di presentazione della comunicazione, la stessa dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo ostativo se verificata dopo il 1° dicembre 2023. Nei casi in cui la conoscenza del motivo ostativo risalga a data antecedente il 1° dicembre 2023, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il prossimo 2 gennaio 2024.
Il nuovo servizio web disponibile all’interno della “Piattaforma cessione crediti” prevede l’indicazione delle rate inutilizzabili in compensazione. Nel dettaglio, l’ultimo cessionario deve comunicare:
- per i crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui derivano le rate;
- per i crediti non tracciabili, i dati significativi della comunicazione originaria (numero di protocollo telematico, codice fiscale del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui derivano le rate.
In entrambi i casi deve essere indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
La comunicazione è accolta qualora l’ultimo cessionario disponga di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. In questi casi la comunicazione ha efficacia immediata e, di conseguenza, i crediti non risulteranno più nella sua disponibilità.