BONUS EDILIZI
Spesso i contribuenti chiedono ai loro consulenti:
“Nel bonifico eseguito per i pagamenti di lavori di ristrutturazione edilizia, ho erroneamente indicato la causale prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (Legge n. 296/2006). Ho perso il diritto a richiedere ed usufruire della detrazione prevista dalla normativa ?
Nella situazione appena esposta, il contribuente non perde il diritto ad usufruire della detrazione prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato nei documenti di prassi che, sempre che siano state rispettate tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa per il riconoscimento dell’agevolazione, quando nell’apposito bonifico dedicato è stato indicato (per errore) il riferimento normativo della detrazione per “riqualificazione energetica” anziché quello previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
Pur in presenza di errore, lo stesso non dovrebbe aver pregiudicato l’obbligo delle banche o di Poste Italiane S.p.A. di applicare nei confronti del beneficiario la ritenuta d’acconto prevista dalla normativa che, ad oggi, è dell’11%.