BONUS ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023
Entro il prossimo 30 maggio 2023, le imprese non energivore e non gasivore, dovranno (potranno) richiedere ai propri fornitori i dati relativi al credito d’imposta energia elettrica e gas relativi al 1° trimestre 2023.
Per effetto di quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2023, a seguito di specifica richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti dalla normativa, il venditore che riforniva l’impresa:
- sia nel quarto trimestre dell’anno 2019;
- che nel quarto trimestre dell’anno 2022;
- e nel primo trimestre 2023
è tenuto ad inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (30 maggio 2023 per i consumi del 1° trimestre 2023), una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il periodo.
È stato stabilito che, le comunicazioni tra impresa e venditori, avvengano tramite Pec o con analoga modalità che mantenga le caratteristiche di tracciabilità individuate dal venditore.
Questa la normativa in vigore.
Per quanto riguarda la tempistica di richiesta dei dati al venditore, ARERA ha chiarito che non è stato stabilito uno specifico termine entro il quale, a pena di decadenza, l’impresa interessata ha diritto a richiedere al fornitore i dati relativi al credito d’imposta.
I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, all’invio della comunicazione anche nei casi in cui l’impresa richieda i dati necessari oltre i termini di 60 giorni come in precedenza specificato.