Bonus fiscale (80 euro) ai lavoratori dipendenti D.L. 66/2014
Il DL.66 del 24 aprile 2014, pubblicato in GU. 95 del 24/04/2014, recante “ misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” dispone per l’anno 2014, ai possessori di reddito da lavoro dipendente o assimilato non superiore a 26.000 €, l’erogazione automatica in busta paga di un bonus del valore massimo di 640,00 €.
L’erogazione del bonus, riservato ai lavoratori percettori di reddito da lavoro dipendente come definito nell’art. 49 del TUIR e di redditi assimilati come definiti nell’art. 50 del TUIR, sarà condizionato da:
- Reddito di riferimento. Il reddito da considerare per la spettanza del bonus è il reddito complessivo ovvero quello prodotto dal rapporto di lavoro sommato ad ogni altro reddito eccettuati quelli espressamente dichiarati dall’’Agenzia delle Entrate con la circ. 8/2014: reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, i redditi corrisposti a titolo di incremento di produttività assoggettati ad imposta sostitutiva 10%.
- Limite reddituale:
- fino a 24000,00 € il valore intero pari a 640,00 € annui
- da 24001,00 € a 26000,00 € in valore decrescente all’aumentare del reddito secondo la formula 640 x (26000- reddito complessivo)/2000
- oltre i 26000,00 € non spetta
- Presenza di imposta lorda : in base al reddito del lavoratore dovrà essere verificata la presenza di imposta lorda al netto delle sole detrazioni per lavoro dipendente
- Durata del rapporto di lavoro nell’anno: il bonus sarà proporzionato ai giorni di presenza nell’anno in ragione di 365esimi.
La norma dispone il riconoscimento automatico del bonus al lavoratore da parte del sostituto d’imposta senza perciò la necessità di richiesta da parte del lavoratore. E’ prevista però la facoltà di richiedere al lavoratore una dichiarazione attestante eventuali altri redditi prodotti nell’anno da considerarsi al fine della determinazione del reddito complessivo.
L’erogazione del Bonus sarà ripartita nei periodi di paga che vanno da maggio a dicembre con conguaglio a ogni mese paga in ragione della possibile variazione del reddito presunto del 2014 sia in aumento che in diminuzione. La norma infatti non consente l’erogazione in fase di solo conguaglio di fine anno ma un’ erogazione il più possibile oggettiva e costante.
Secondo quanto previsto dal Decreto 66/2014, la compensazione delle somme erogate ai lavoratori da parte dei sostituti d’imposta avverrà alternativamente tramite scomputo dall’ammontare complessivo delle ritenute fiscali disponibili e, se non sufficienti, dai contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo, o tramite compensazione attraverso l’utilizzo del nuovo codice tributo 1655. Di fatto, l’istituzione del nuovo codice tributo per la compensazione, determina la possibilità di recuperare il credito anche con i tributi diversi da quelli derivanti dal sostituto d’imposta e con i contributi e premi diversi da quelli previdenziali.