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Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riparte con alcune sostanziali modifiche introdotte dall’articolo 3-bis inserito nel decreto legge 59/19 durante la conversione in legge. Le buone novità consistono nell’individuazione della copertura finanziaria dell’agevolazione per gli anni successivi al 2018 e nella riapertura per il 2019 delle comunicazioni per l’accesso al credito, che andranno presentate dall’1 al 31 ottobre 2019.
La nota negativa è invece costituita dalla riduzione dal 90% al 75% della misura dell’agevolazione per le microimprese, le Pmi e le start up innovative, attenuata però dal fatto che la misura del 90% era solo teorica, essendo subordinata all’autorizzazione dell’Unione europea.
Vediamo in sintesi di riepilogare l’agevolazione prevista dall’articolo 57-bis del decreto legge 50/17 e successive modificazioni. Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta qualora gli investimenti di periodo in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali superino almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo precedente. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, e come anticipato tale misura riguarda dal 2019 anche le microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, restando ferma la necessità di garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Per il finanziamento dell’agevolazione provvede ora il nuovo quarto periodo del comma 3 dell’articolo-57-bis, secondo il quale alla copertura degli oneri per gli anni successivi al 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 198/16, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il Dpcm che ripartisce le risorse del Fondo fra la presidenza del Consiglio e il Mise, per gli interventi di rispettiva competenza.
Si ricorda che il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l’istanza, nel caso in cui l’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto, come già avvenuto per gli anni 2017 e 2018.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 241/97.
Poiché la norma non prevede nulla in proposito, il credito d’imposta è tassato ai fini Irpef / Ires e Irap.