BONUS PUBBLICITA’ 2023
Per effetto di quanto previsto dal D.L. “Energia, il Legislatore ha ripristinato il regime agevolativo ordinario per la richiesta del bonus pubblicità.
Per le spese sostenute nell’anno 2023 (e per gli anni successivi), il credito di imposta è concesso:
- alle stesse condizioni e soggetti indicati al citato comma 1, ossia nei confronti di imprese; lavoratori autonomi; enti non commerciali;
- esclusivamente in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, che consistano nell’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali. I giornali dove sono effettuati gli investimenti devono risultare registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC e dotati, in ogni caso, della figura del Direttore responsabile. Dal 2023 sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche e digitali.
- nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2023 rispetto al 2022;
- a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2023 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nel 2022; le spese sostenute devono essere asseverate da un professionista abilitato;
- nel limite massimo di spesa complessivo pari a € 30 milioni in ragione d’anno;
- nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di aiuti “de minimis” .
Per effetto del ripristino del requisito dell’incremento minimo dell’1%, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:
- nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio (2022) non abbiamo effettuato investimenti pubblicitari ammissibili (campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online);
- hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2023;
- nel 2023 registrano un incremento degli investimenti ammissibili inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2022;
- nel 2023 registrano un decremento degli investimenti ammissibili rispetto a quelli effettuati nel 2022.
Con avviso dell’8 gennaio 2024, il Dipartimento per l’editoria comunica che, i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2023, possono presentare la Dichiarazione Sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel 2023 nel periodo: dalle ore 14 del 9 gennaio alle ore 24 del 9 febbraio 2024
Compilazione modello F24
Dopo il doppio invio delle istanze (prenotazione e soprattutto la dichiarazione sostitutiva), il Dipartimento per l’informazione e l’editoria emetterà l’elenco definitivo dei soggetti ammessi al credito e l’ammontare dello stesso.
Sarà possibile utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione. Come specificato nella risoluzione 41/E 2019, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, deve essere utilizzato il codice tributo “6900” e quale anno di riferimento l’anno di concessione del credito (che avverrà nel 2024).
Ad esempio, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2023, il provvedimento definitivo degli ammessi verrà emanato nel 2024, di conseguenza per gli investimenti relativi all’anno 2023 il modello dovrà essere compilato indicando: 6900 e quale anno di riferimento il 2024.