Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Cassa Integrazione in Deroga: pubblicato il Decreto Interministeriale con i nuovi criteri per accedere al trattamento salariale in deroga.

Pubblicato il 4 agosto u.s. sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale che riscrive le regole per accedere alla CIG in deroga e che introduce alcune novità rispetto alle Linee Guida regionali in vigore nel Veneto fino a fine agosto.

Il quattro agosto scorso, dopo diversi mesi di attesa, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il testo del Decreto Interministeriale che riscrive i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga (cig in deroga e mobilità in deroga) per il biennio 2014-2015.

Relativamente alla CIG in Deroga le nuove regole, che si riportano di seguito in sintesi, valgono per gli accordi di cassa stipulati dal 4 agosto, data di entrata in vigore del Decreto.

Il trattamento di Cassa integrazione in deroga può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati (operai, impiegati o quadri, compresi apprendisti e lavoratori somministrati) in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa (per gli interventi di CIG in Deroga 2015 tale requisito è elevato a 12 mesi).

Il trattamento di integrazione salariale in deroga è concesso per un massimo di 11 mesi nel 2014 (solo 5 mesi nel 2015), nel caso di sospensione dal lavoro o effettuazione della prestazione lavorativa ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali:

situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendale; ristrutturazione o riorganizzazione. Il trattamento di CIG in Deroga non può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa (o di parte di essa).

La durata massima di 11 mesi ed il requisito dell’anzianità aziendale riguardano anche i periodi di cassa iniziati prima del 4 agosto e che continuano e/o che vengono prorogati dopo tale data. Tale previsione risulta applicabile per i nuovi accordi o per gli accordi di proroga stipulati a decorrere dal 4 agosto ma, limitatamente al requisito dell’anzianità aziendale, la previsione risulta inapplicabile nel caso di accordi precedenti con periodi di cassa che continuano oltre il 4 agosto.

 

Nel comparto artigiano gli interventi di CIG in Deroga 2014 sono stati finora attivati utilizzando la procedura sindacale fissata dall’Accordo Regionale 13.12.2013 e le LINEE GUIDA regionali del 2013, via via prorogate, prima al 31 marzo, poi al 30 giugno scorsi, e ultimamente ancora prorogate dalla Regione Veneto fino al prossimo 31 agosto (vedi precedente notizia n° 1535 del 16.07.2014).

Dal 4 agosto scorso la pubblicazione del Decreto Interministeriale introduce nuovi criteri per la concessione dei trattamenti di CIG in Deroga 2014.

In agosto coesistono due normative che in qualche modo si intrecciano: quella regionale valida fino  fine agosto e quella ministeriale in vigore dal 4 agosto.

 

Sentita informalmente la Regione Veneto e l’INPS regionale, possiamo solo registrare che entrambi sono in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali che consentano, entro i primi di settembre, di ridefinire procedure e modalità di attivazione della CIG in Deroga in linea con le nuove disposizioni ministeriali, con le attese disposizioni operative INPS e con le poche risorse finanziarie a disposizione. Nel mentre rimane comunque operativo il sito di CoVeneto.

 

In attesa di questi passaggi e dei necessari chiarimenti, l’operatività per la CIG in Deroga nelle aziende artigiane rimane la seguente:

- nulla cambia, almeno fino a tutto agosto, per le CIG in Deroga finora attivate con verbali sindacali stipulati prima del 4 agosto. Solita procedura e solite comunicazioni tramite CoVeneto e consuntivi all’INPS;

- per le nuove CIG in Deroga, attivate con verbali stipulati dal 4 agosto (mod. M 2014 p. inviato dopo il 31 luglio) la situazione è ancora incerta: per il momento suggeriamo di seguire la consueta procedura (richiesta con mod. M, verbale sindacale, invio domanda tramite CoVeneto..), tenendo conto che si dovrà presentare domanda anche all’INPS entro 20 gg. “tassativi”, ma su questo non vi sono istruzioni. Inoltre va tenuto presente che ai sensi del Decreto ministeriale nei verbali di cassa stipulati dal 4 agosto possano essere inseriti solo lavoratori con almeno otto mesi di anzianità aziendale.

 

In pratica per la cassa integrazione in deroga di agosto rimangono al momento ancora valide le consuete procedure ed indicazioni già fornite: vedi sito dell’Associazione (www.confartigianatovicenza.it) entrando nello spazio “LAVORO” al quale si accede dal menù in “SERVIZI” in testa alla videata:

- nella casella “Mancanza di lavoro” sono riportate le NOTE OPERATIVE e le PROCEDURE

- nella casella Aggiornamento CIG in Deroga vi è la documentazione da utilizzare.

 

Per i casi di attivazione dell’intervento di cassa nel mese di agosto (nuovi verbali relativi a prima richiesta di cassa nel 2014 o relativi a proroga di periodi di cassa giunti a scadenza nei mesi precedenti), si potrà utilizzare la consueta procedura, tenendo conto del requisito di 8 mesi di anzianità aziendale e che mancano al momento le istruzioni operative per presentare la domanda anche all’INPS entro 20 gg. dall’inizio della sospensione.

 

 

Allegato on line testo decreto intermin.

  • Data inserimento: 08.08.14