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Cassazione: delega di funzioni in materia ambientale. I requisiti dell’autonomia decisionale e del potere di spesa

La delega di funzioni in materia ambientale deve possedere tutti i necessari requisiti. In caso contrario non ha rilevanza penale. Il caso di una ditta di spurgo e pulizia fogne

Il Tribunale di Genova ha condannato l’amministratore unico di una società per azioni, in relazione al reato di cui all’art. 256 comma 4 d. lgs.152/2006 in quanto, nell’esercizio di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, non ha osservato le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione, detenendo a stoccaggio i rifiuti della pulizia della fognatura per un tempo superiore al termine consentito di trenta giorni.

Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il Tribunale ha fondato erroneamente la responsabilità dell’imputato unicamente sulla mancata esistenza di una delega espressa idonea a trasferire le funzioni ed i poteri al soggetto incaricato di gestire l’impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi, mentre era stato nominato un responsabile tecnico e i requisiti del responsabile tecnico e della figura del delegato sono i medesimi.

Sempre secondo il difensore, il Tribunale pur avendo  verificato la sussistenza dei requisiti aveva concluso  , erroneamente, che la nomina del responsabile tecnico non potesse valere per delega di funzioni perché aveva ritenuto mancante la posizione aziendale , l’autonomia decisionale e quella di spesa senza tenere conto che trattandosi di società di grandi dimensioni (con 200/300 dipendenti) non era possibile alcuna ingerenza diretta dell’imputato stesso nella gestione e nella determinazione della durata di stoccaggio di rifiuti pertanto non poteva non sussistere un’autonomia decisionale.

In realtà, secondo la Corte di Cassazione, il Tribunale aveva correttamente ritenuto insussistente la delega al responsabile tecnico in quanto, pur curando la gestione dei clienti per i lavori di spurgo e pulizie fognarie, non aveva autonomia di spesa ed era tenuto a riferire settimanalmente proprio all’imputato, mancando quindi anche l’autonomia decisionale.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione n. 28741 del 16/01/2013.

  • Data inserimento: 25.09.17