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Cassazione: infortuni sul lavoro, la responsabilità del committente.

Per la Cassazione risponde anche il committente dell’infortunio sul lavoro dovuto ad una sua omissione colposa.

Il giudice di pace di Acerenza ha condannato il responsabile dell’area tecnica del comune, in qualità di committente dei lavori di sistemazione di alcuni spazi viari cittadini, per lesioni personali incorse ad una persona caduta su delle tavole di legno di copertura di un pozzetto all’interno di un cantiere, a causa della mancata segnalazione della copertura stessa.

Il responsabile tecnico del comune ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza, sostenendo che nulla poteva essergli imputato (quale committente lavori) in quanto, come risultava dalle prove acquisite, l’autorità locale aveva provveduto tempestivamente sia a chiudere il traffico nelle zone interessate dai lavori sia a delimitare e proteggere il cantiere: di conseguenza la responsabilità dell’evento dannoso era da ricondursi esclusivamente in capo all’appaltatore.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con sentenza n. 6784 del 12 febbraio 2014, limitando la responsabilità del committente alle omissioni colpose attribuibili alla sua sfera di controllo e di responsabilità e tali da far scattare in capo allo stesso committente precisi doveri cautelari la cui inosservanza causa la colpa, al di là delle responsabilità in capo all'appaltatore.

La Suprema Corte ricorda che, da una parte, è il datore di lavoro ad avere l’obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza e d’impartire le direttive da seguire a tale scopo nonché di controllarne il rispetto da parte dei lavoratori; dall’altra, nel caso di lavori compiuti in attuazione di un contratto d'appalto, al committente è addebitata la piena corresponsabilità con l'appaltatore per le eventuali violazioni delle misure di prevenzione e di protezione ma tale estensione di responsabilità dell'appaltatore al committente è ammissibile solo se l’evento dannoso (infortunio) risulta essere, causalmente collegato a un'omissione colposa, specificamente determinata, che possa ritenersi direttamente imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente.

Nel caso oggetto di commento, il giudice di pace, invece, aveva affermato la responsabilità dell’imputato sulla base del solo presupposto costituito dalla sua posizione formale, quale responsabile del settore tecnico del comune. Tale decisione risultava pertanto carente dal punto di vista della motivazione: da ciò l’annullamento della sentenza impugnata da parte della Cassazione.

Vale la pena mettere in evidenza come, nella sentenza in oggetto, la Corte si soffermi anche sul concetto d’infortunio sul lavoro attribuendo un significato ampio a tale espressione comprensiva sia delle offese subite dai lavoratori sia delle lesioni arrecate ai terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa.

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)

 

 

 

 

  • Data inserimento: 28.09.15