CCNL Autotrasporti Merci. Accordo di rinnovo del 1° agosto 2013. Confartigianato Trasporti aderisce al CCNL da febbraio.
Facendo seguito alle precedenti notizie n. 1218 (03.12.2013), n. 1133 (06.08.2013), n. 1121 (29.07.2013) e n. 1091 (24.06.2013), lo scorso 8 febbraio 2014 il Consiglio Direttivo di Confartigianato Trasporti ha sciolto positivamente la riserva circa la sottoscrizione e l’applicazione dell’accordo di rinnovo del CCNL Autotrasporto merci del 1° agosto 2013.
A partire dal mese di febbraio 2014 il predetto accordo è operante a tutti gli effetti anche per la c.d. parte normativa per le aziende artigiane del trasporto merci. Si ricorda che rimane invariata l’articolazione normativa che caratterizza la realtà artigiana veneta per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e l’ente bilaterale. Pertanto per le aziende del settore autotrasporto merci valgono gli adempimenti per quanto concerne l’assistenza sanitaria integrativa (SANI.IN.VENETO), la previdenza complementare (SOLIDARIETÀ VENETO) e l’ente bilaterale (EBAV). Rimandiamo ad una successiva informativa l’analisi dei singoli istituti normativi e contrattuali innovati dall’accordo di rinnovo, tra i quali ricordiamo in particolare: contratto a tempo determinato, il contratto di apprendistato, il contratto part-time.
Per quanto riguarda la parte economica dal 1° febbraio 2014 vengono adottati i nuovi minimi retributivi con conseguente cessazione dell’ “Acconto sui futuri aumenti contrattuali” (€ 35 euro) erogato ai dipendenti dal giugno 2013 sulla base dell’accordo del 5 giugno 2013 (si veda notizia nell’informativa del 06 agosto 2013, n. 1133). Per quanto concerne il nuovo livello 3° S Junior l’ammontare della retribuzione sarà inserito nella tabella retributiva non appena saranno definiti a livello regionale i valori relativi all’ERC e all’EET.
Dal 1° gennaio 2014 è aumentata l’indennità di trasferta di un importo pari a € 0,60. Pertanto con le buste paga di febbraio verranno corrisposti gli arretrati relativi alle trasferte del mese di gennaio 2014.
In ragione degli incrementi, i valori dell’indennità di trasferta risultano i seguenti:
Durata trasferta |
Indennità dal 1° gennaio 2014 |
Indennità dal 1° gennaio 2015 |
||
Servizio nazionale |
Servizio internazionale |
Servizio nazionale |
Servizio internazionale |
|
Da 6 a 12 ore |
21,20 |
29,34 |
21,80 |
29,94 |
Da 12 a 18 ore |
32,42 |
42,45 |
33,02 |
43.05 |
Da 18 a 24 ore |
40,56 |
59,89 |
41,16 |
60,49 |
Con la busta paga di febbraio 2014 dovrà corrispondersi la seconda tranche di “una tantum” pari a € 43 (si veda notizia nell’informativa del 03 dicembre 2013, n. 1218). Tale importo dovrà essere erogato ai soli dipendenti in forza alla data del 1° agosto 2013, per il periodo gennaio – maggio (in proporzione per le assunzioni avvenute in detto periodo). Dovrà essere riproporzionato per i lavoratori part-time (considerando le sole frazioni di mese superiori ai 15 giorni) e non avrà incidenza sugli istituti indiretti e differiti, compreso il TFR, in quanto l’importo già ne comprende i relativi effetti.
Con la corresponsione del cedolino paga del mese di febbraio le 4,5 giornate (pari a 36 ore) di permesso retribuito previste dall’art. 11 del CCNL in favore del personale viaggiante dovranno essere monetizzate e liquidate al lavoratore in ragione del 75% del valore corrispondente. Pertanto tali ore non saranno fruibili dal lavoratore come permesso retribuito.
A livello regionale è in corso un confronto con le OO.SS. di categoria per adeguare alcune disposizioni della contrattazione regionale dell’autotrasporto alle novità introdotte dal CCNL, in particolare per quanto concerne lo SPRAV e la definizione degli elementi retributivi regionali per il nuovo livello 3° S junior.