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CCRL Trasporto merci: sintesi delle principali novità introdotte dall’Accordo regionale del 17 marzo 2015.

E’ stato sottoscritto in data 17 marzo 2015 l’Accordo Regionale per le imprese del settore trasporto merci conto terzi del Veneto.

Lo scorso 17 marzo è stato stipulato tra Confartigianato Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali l’Accordo Regionale che rinnova il precedente Contratto Regionale del settore Trasporti del Veneto.

Illustriamo di seguito le principali novità contenute nell’accordo, con il quale viene data attuazione nel Veneto al “protocollo per il rilancio del Settore Autotrasporto Merci” che è stato sottoscritto a livello nazionale il 17 dicembre 2013 ed è stato presupposto per l’adesione al CCNL delle associazioni artigiane.

  1. Campo di applicazione

L’accordo riguarda i dipendenti di imprese artigiane del settore autotrasporto merci c/terzi del Veneto nonché i dipendenti di imprese artigiane aventi sede legale in altre regioni se assunti in unità locali situate in Veneto.

Inoltre, come previsto dall’Accordo regionale del 22 novembre 2011, si applica ai dipendenti di imprese non artigiane del medesimo settore che occupino fino a 8 dipendenti e siano iscritte ad una delle Associazioni Artigiane firmatarie l’accordo, applichino il complesso di accordi regionali stipulati nel Veneto, siano aderenti e regolarmente versanti alla bilateralità artigiana regionale.

  1. Pagamento in forma rateale anticipata di 13esima e 14esima. Utilizzo sotto forma di permessi.

2.1 Viene introdotta la possibilità di effettuare il pagamento in forma rateale anticipato su base mensile in dodicesimi della 13esima  e/o della 14esima. Il calcolo del relativo rateo andrà effettuato sulla base della retribuzione in atto il mese in cui ha inizio tale modalità di corresponsione.

L’erogazione anticipata verrà sospesa temporaneamente in caso di eventi che non prevedono la maturazione di 13esima  e/o 14esima e ricomincerà alla cessazione dell’evento che ne ha interrotto l’erogazione.

I ratei verranno adeguati ai nuovi valori, qualora intervengano aumenti contrattuali durante l’erogazione.

L’azienda, con nota allegata al primo cedolino paga utile, informerà il dipendente dell’adozione di tale modalità di pagamento. Tale nota verrà sottoscritta dal dipendente per espressa accettazione. Corrispondentemente tale modalità di erogazione verrà evidenziata sul cedolino paga in una voce specifica.

L’erogazione in forma anticipata potrà essere interrotta dall’azienda in maniera definitiva in qualsiasi momento, concordandone con il lavoratore la tempistica. I ratei eventualmente mancanti sulla base della retribuzione in atto andranno erogati entro la naturale scadenza di corresponsione di 13esima e 14esima.

2.2 Alternativamente a quanto previsto al punto 2.1,  nelle aziende che, per difficoltà di mercato, non riescono a completare il normale orario di lavoro, qualora, una volta esauriti i permessi e le ferie residue nonché l’orario accantonato nella banca ore,  non possano adottare gli ammortizzatori sociali previsti, potranno utilizzare, sotto forma di permessi a giorni interi, i ratei già maturati e non erogati di 14esima.

I ratei non trasformati in permessi verranno corrisposti sulla base della retribuzione in essere al momento della liquidazione della 14esima senza che venga operato alcun adeguamento dei ratei già trasformati in permessi.

Il lavoratore verrà informato di tale modalità di corresponsione mediante nota dell’azienda allegata al cedolino paga.

 

  1. Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi

Viene introdotta una procedura facoltativa per le imprese del settore autotrasporto merci che subiscono una modifica strutturale del rapporto con i committenti ed a quelle nelle quali perdura da tempo una situazione di crisi finanziaria con effetti sull’occupazione.

Essa prevede l’invio, tramite l’Associazione cui l’azienda aderisce o conferisce mandato, di una richiesta di incontro alle OOSS di categoria territoriali da svolgere entro 10 giorni, durante il quale l’azienda fornisce dati aggiornati sull’andamento economico finanziario aziendale e presenta un piano articolato di proposte volte a risanamento e rilancio dell’attività.

Se le parti coinvolte trovano un’intesa (che può prevedere anche temporanee modifiche “in pejus” del trattamento economico dei lavoratori), la procedura si conclude con un verbale di accordo. Per sostenere queste situazioni, è previsto che le parti firmatarie del presente accordo definiscano una nuova prestazione di sostegno alla ristrutturazione dedicata alle imprese e ai lavoratori. Tale prestazione potrà essere concessa solo qualora si svolta integralmente la procedura sopra descritta.

  1. Trattamento di forfetizzazione dello straordinario e della trasferta

In attesa della definizione di un nuovo accordo sulla forfetizzazione dello straordinario e della trasferta, le imprese che intendono adottare tale forfetizzazione si avvarranno dell’assistenza delle associazioni artigiane provinciali cui sono iscritte o cui conferiscono mandato.

  1. Misure per contrastare l’assenteismo

Nelle aziende nelle quali si verifichino pluralità di eventi di assenze ingiustificate o di malattia intervenuti nei giorni successivi al riposo settimanale ed alle festività ed alle ferie possono essere definite misure e strumenti volti a disincentivare e contrastare tali fenomeni durante incontri richiesti alle OOSS provinciali di categoria, tramite l’assistenza delle associazioni artigiane provinciali cui sono iscritte o cui conferiscono mandato.

  1. Attuazione nel Veneto delle norme straordinarie e temporanee a sostegno delle imprese di autotrasporto previste dal CCNL

Le parti hanno convenuto alcune misure premiali straordinarie a sostegno delle imprese di autotrasporto, aventi validità fino al 31 dicembre 2015. Qualora il CCNL non venga rinnovato, manterranno efficacia fino a eventuali successive variazioni.

I beneficiari di tali misure sono le imprese in regola con gli adempimenti contributivi, che abbiano dato attuazione alle previsioni degli accordi regionali in materia di deroga dell’orario di lavoro per il personale viaggiante (artt. 11bis CCNL) e che impieghino lavoratori con le tipologie di contratti previste dal CCNL. Inoltre, le imprese non devono aver effettuato riduzioni di personale nell’anno precedente la stipula del CCNL (1 agosto 2013-31 luglio 2014).

Le misure premiali sono:

-              Elevazione dal 35% al 40% della percentuale massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato

-              Introduzione del nuovo livello 3° Super junior per le nuove assunzioni di lavoratori aventi le caratteristiche del 3S a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante ed anche ai dipendenti in forza alla data del 1 agosto 2014 inquadrati al 3° e 4° livello. A tale nuovo livello, oltre all’applicazione di minimi salariali inferiori, non verranno erogate le voci salariali derivanti dalla contrattazione regionale. La permanenza in tale livello è prevista per 30 mesi.

Per poter beneficiare delle misure premiali le aziende, che hanno già ottenuto parere positivo dallo SPRAV per la gestione dell’orario di lavoro del personale viaggiante, invieranno allo SPRAV documentazione probante il soddisfacimento delle condizioni di accesso ai benefici.

In seguito alla prima presentazione, per il mantenimento del regime premiale, le imprese dovranno aggiornare ed inviare il DURC con cadenza almeno semestrale.

Le verifiche sulla documentazione prodotta verranno operate a cura dello SPRAV.

  1. Attuazione orario di lavoro plurimensile

Viene introdotta la possibilità per le imprese di ricorrere ad un regime di orario plurimensile su base annuale per tutti i lavoratori attraverso meccanismi di accantonamento e compensazione da attuare  nell’arco temporale di 12 mesi con preventiva comunicazione ai dipendenti.

Per attivare tale regime di orario l’azienda invierà per il tramite dell’associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato un’apposita domanda allo SPRAV che autorizzerà entro 30 giorni l’azienda.

Nella sostanza le eventuali ore lavorate mensili eccedenti le 39/47 ore settimanali compenseranno nel mese le settimane con prestazione lavorativa inferiore a 39/47 ore.

Il vantaggio consiste nel fatto che le ore lavorate mensili eccedenti le 39/47 ore non utilizzate in compensazione nel mese di effettiva prestazione vengono accantonate con il riconoscimento solamente della maggiorazione del 16%.

Tali ore potranno essere utilizzate nei mesi successivi con prestazione lavorativa inferiore.

Con la busta paga del mese successivo al termine del periodo annuale di riferimento le ore accantonate e non utilizzate in compensazione vengono corrisposte al valore della retribuzione in essere al momento della liquidazione. Ad essa va aggiunta la parte di maggiorazione dello straordinario non corrisposta in precedenza.

  1. Misure relative ad elementi retributivi regionali e ad Ebav

A partire dal mese di maggio 2015 fino a scadenza dell’accordo regionale non si procederà all’erogazione dell’EET. Ciò sarà possibile solo per le aziende aderenti al sistema della bilateralità veneta ed in regola con i versamenti ad Ebav e a SANI IN VENETO.

Le imprese non aderenti alla bilateralità veneta continueranno ad erogare gli importi previsti dal CCRL 22 novembre 2011.

E’ stata concordata una nuova prestazione Ebav, con decorrenza 1° gennaio 2015, da erogare in caso di decesso del titolare, soci e collaboratori nonché dei lavoratori dipendenti.

Si tratta di una prestazione variabile a seconda dell’anzianità di iscrizione ad Ebav pari a 1.500 euro fino a 5 anni e a 3.000 euro oltre 5 anni. La prestazione viene elevata rispettivamente di 1.500 euro, fino a 5 anni di anzianità, e di 3.000 euro, oltre 5 anni, per gli eredi del titolare, soci e collaboratori quale contributo alle trascrizioni e variazioni da comunicare agli enti preposti.

A partire dal 1° maggio 2015 imprese e dipendenti del settore trasporto persone possono accedere alle prestazioni di secondo livello previste dal CCRL 15 giugno 2012.

Le quote di versamento al secondo livello vengono confermate.

  1. Durata dell’accordo ed estensione durata accordi previgenti

Il presente accordo scadrà il 31.12.2016. Fino a tale data viene estesa la durata degli accordi previgenti e dell’attività dello SPRAV inerente la gestione degli orari, dei videosatellitari e delle altre funzioni previste nei vari accordi.

  • Data inserimento: 27.03.15