Circolare Inail n. 16/2014
Obbligo assicurativo dei tirocinanti
La circolare Inail n. 16/2014 detta un indirizzo uniforme relativamente al regolamento di attuazione in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.
In particolare la citata circolare ha chiarito che per i tirocini svolti in azienda, il premio Inail deve essere calcolato sulla base del tasso di tariffa proprio della voce relativa alla lavorazione a cui partecipa il tirocinante, mentre il tasso di cui alla voce 0611 si applicherà solo ai corsi di istruzione e formazione professionale che non comportano partecipazione alle lavorazioni in azienda.
Pertanto in occasione dell’avvio di uno stage dovrà essere inviata alla sede competente Inail tramite pec copia della convenzione/progetto formativo dal quale si potranno dedurre le lavorazioni svolte dai tirocinanti avviati in azienda e le caratteristiche dei rispettivi cicli lavorativi.
Le retribuzioni dei tirocinanti (calcolate sulla retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita per le giornate di presenza), andranno dichiarate in sede di autoliquidazione sulle voci di tariffa interessate.
Le imprese non soggette all’obbligo assicurativo che dovessero avviare uno stage presenteranno denuncia di iscrizione indicando la lavorazione effettuata dal tirocinante presso l’azienda ospitante.
Si rimanda ad una attenta lettura della circolare in oggetto.