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Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature

Aggiornato il decreto legislativo n. 194/2004, con il decreto legislativo n. 80/2016

Con il decreto legislativo 18/05/2016, n. 80, sono state apportate modifiche alla normativa concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri della UE relativamente alla compatibilità elettromagnetica.

Le modifiche sono intervenute nei confronti del decreto legislativo 06/11/2007, n. 194 (riportato in allegato in maniera coordinata con le ultime modifiche).

La normativa in questione disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature definite nel decreto stesso e prescrive la conformità delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.

Il decreto chiarisce, all’articolo 1, a quali apparecchiature non si applica invece questa normativa.

S'intende per:

a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;

b)  apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione dal mercato come unità funzionale indipendente, destinato  all’utilizzatore finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:

1) i componenti o sottounità destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utilizzatore finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui  funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;

2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;

c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito.

Sono messe a disposizione sul mercato o messe in servizio soltanto le apparecchiature che risultano conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 194/2007, quando installate correttamente, sottoposte ad appropriata manutenzione ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

Tali apparecchiature devono essere conformi ai requisiti riportati nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 194/2007 e, di conseguenza, essere progettate e fabbricate rispettando tali indicazioni, che si riportano di seguito.

Requisiti in materia di protezione.

Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, tenendo conto del progresso tecnologico, in modo tale che:

a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino il livello al di sopra del quale le  apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente;

b) presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili in base all'uso al quale sono destinate che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili.

Requisiti specifici per gli impianti fissi

Installazione dei componenti e uso al quale sono destinati.

Gli impianti fissi sono installati secondo le buone prassi di ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni sull'uso al quale i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti essenziali citati.

 

Nell’ambito del decreto legislativo n. 194/2007 sono definiti gli obblighi dei fabbricanti che all’atto dell’immissione dei loro apparecchi sul mercato, devono assicurare che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali stabiliti.

Anche per gli importatori sono stabiliti degli specifici obblighi normativi e fra questi, ovviamente, quelli di garantire la conformità alla normativa degli apparecchi. Importante poi il fatto che per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.

Per quanto riguarda i distributori, prima di mettere un apparecchio a disposizione sul mercato, devono verificare che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni obbligatorie, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello stato membro in cui l’apparecchio deve essere messo a disposizione sul mercato o in servizio e, per il mercato italiano, in lingua italiana. Il distributore, se ritiene o ha il motivo di ritenere che un apparecchio non sia conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, non mette l’apparecchio a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre se l’apparecchio presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dall’allegato I del decreto legislativo n. 194/2007 e con la stessa il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’apparecchio ai requisiti stabiliti.

La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura dell’apparecchio non lo consente, essa sarà apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

La marcatura CE è apposta sull’apparecchio prima della sua immissione sul mercato.

Il decreto legislativo 194/2007 affronta inoltre tutti gli aspetti riguardanti le non conformità degli apparecchi alla normativa con riferimento alle possibili perturbazioni elettromagnetiche (che vanno evitate) e al coinvolgimento delle autorità pubbliche in tali casi.

Infine sono previste apposite sanzioni per:

chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione;

chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione, sono sprovvisti della prescritta marcatura CE, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00;

chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00;

chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai requisiti specifici, sono sprovvisti della prescritta  documentazione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00;

chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;

chiunque promuove pubblicità per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo 194/2007 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00;

chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00;

Inoltre in alcune delle violazioni sopra evidenziate, l'organo accertatore procede al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione o  ritiro dal mercato. Decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento, qualora il trasgressore non abbia adempiuto all'invito è disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'apparecchiatura.

 

Si suggerisce a coloro che progettano, fabbricano, distribuiscono, importano  apparecchiature o apparecchi, di porre particolare attenzione al decreto legislativo 6/11/2007, n. 194, aggiornato con il decreto legislativo 18/05/2006, n. 80), che viene riportata in allegato in forma coordinata.  

  • Data inserimento: 04.08.16