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Sicurezza nei Pubblici Esercizi e nelle Attività di Intrattenimento: intensificazione dei controlli

Segnaliamo che, a seguito di un  grave incidente accaduto all’estero ed  alla maturata consapevolezza istituzionale, il Ministero dell'Interno ha intensificato i controlli amministrativi e tecnici su tutto il territorio nazionale. Le nuove direttive prevedono:

  • Intensificazione dei Controlli: Avvio di verifiche puntuali da parte degli organi preposti per accertare il rispetto delle normative di sicurezza e antincendio.
  • Distinzione delle Attività: Chiarimento sui criteri che distinguono la somministrazione (bar/ristoranti) dal pubblico spettacolo (discoteche/sale da ballo), basato sulla prevalenza dell'attività di intrattenimento.
  • Gestione della Sicurezza Inclusiva: Obbligo di considerare non solo i lavoratori, ma la totalità degli "occupanti" (inclusi clienti e visitatori) nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione delle emergenze.
  • Responsabilità del Gestore: Permanenza dell'obbligo in capo ai titolari di garantire costantemente l'efficienza dei presidi di sicurezza e il rispetto della capienza autorizzata.

 

  1. Contesto e Iniziative Istituzionali

La necessità di un rafforzamento delle misure di sicurezza scaturisce dalla tragedia avvenuta a Crans-Montana (Svizzera), che ha indotto le istituzioni italiane a una revisione delle procedure di controllo.

1.1 Cronologia Normativa Recente

  • 15 gennaio 2026: Emanazione della Circolare n. 674 del Ministero dell'Interno, volta a uniformare l'azione dei Comandi dei Vigili del Fuoco nell'inquadramento di bar e ristoranti rispetto ai locali di pubblico spettacolo.
  • 19 gennaio 2026: Emanazione della Circolare Piantedosi, che dispone l'immediata intensificazione dei controlli amministrativi e tecnici.
  • 2 febbraio 2026: Nota del Prefetto di Vicenza per sensibilizzare gli organi competenti al rilascio di autorizzazioni e ai controlli.
  1. Inquadramento delle Attività e Prevenzione Incendi

La Circolare n. 674 chiarisce l'applicazione del D.P.R. 151/2011 e distingue le attività soggette a specifici controlli di prevenzione incendi.

2.1 Bar e Ristoranti

In linea generale, bar e ristoranti non sono soggetti agli adempimenti del D.P.R. 151/2011 (non figurano nell'Allegato I), salvo i seguenti casi:

  • Presenza di impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 116 kW.
  • Inserimento dell'attività all'interno di strutture disciplinate da specifiche regole tecniche.

2.2 Locali di Pubblico Spettacolo e Intrattenimento

Rientrano in questa categoria discoteche e sale da ballo (Artt. 68 e 80 TULPS). Sono soggette al D.P.R. 151/2011 (attività n. 65) qualora presentino:

  • Capienza superiore a 100 persone, OPPURE
  • Superficie superiore a 200 m².

2.3 Attività Accessorie (Musica e Karaoke)

L'uso di strumenti musicali o apparecchi karaoke in bar e ristoranti non trasforma il locale in un luogo di pubblico spettacolo, a condizione che:

  1. Non siano allestite sale appositamente dedicate alle esibizioni.
  2. La capienza non superi le 100 persone.
  3. L'attività rimanga accessoria e non prevalente rispetto alla somministrazione.

 

  1. Obblighi e Verifiche a Carico dei Gestori

In recepimento delle direttive ministeriali, si invitano quindi i titolari a effettuare verifiche sistematiche:

3.1 Verifiche Immediate e Periodiche

  • Corrispondenza dei titoli: Accertare che le condizioni di effettivo esercizio corrispondano a quelle dichiarate per il rilascio delle autorizzazioni.
  • Conformità antincendio: Verificare la gestione dell'esodo e dell'emergenza.
  • Struttura e affollamento: Controllare la congruenza tra assetto dei locali, materiali installati e capienza autorizzata.
  • Salute e Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Assicurare la tutela dei lavoratori e la loro formazione.

 

3.2 Vigilanza Costante

I gestori devono garantire in ogni momento:

  • Accessibilità delle uscite: Le uscite di sicurezza devono essere sgombere e apribili a semplice spinta.
  • Efficienza dei presidi: Manutenzione e revisione di estintori, porte tagliafuoco, illuminazione di emergenza e maniglioni antipanico.
  • Controllo dell'affollamento: Rispetto dei limiti di capienza dichiarati.
  • Comportamento dell'utenza: Vigilanza interna ed esterna (anche a proprie spese) per prevenire condotte pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza.

 

  1. Nuovi Criteri per la Valutazione del Rischio e Gestione Emergenze

Un elemento di discontinuità rispetto al passato riguarda l'approccio alla sicurezza, che passa da una visione focalizzata sul lavoratore a una visione inclusiva dell'occupante.

 

4.1 Obbligo del Piano di Emergenza

Il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

  1. Luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori.
  2. Luoghi aperti al pubblico con presenza contemporanea di oltre 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori).
  3. Attività rientranti nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011.

 

4.2 Il Principio di Inclusività

Il piano di emergenza deve esplicitare sistematicamente indicazioni per persone con esigenze speciali. La valutazione del rischio incendio (condotta secondo il D.M. 3 settembre 2021 o "Minicodice") deve basarsi sul numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti.

 

  1. Ruolo degli Addetti al Servizio Antincendio

Gli addetti alla sicurezza non hanno solo compiti operativi in caso di incendio, ma svolgono una funzione preventiva fondamentale:

  • Azione Preventiva: Contrasto a comportamenti a rischio (es. fumo dove vietato, uso di fiamme libere o fuochi d'artificio).
  • Gestione Emergenza: Salvaguardia degli occupanti e garanzia delle corrette condizioni di esercizio.
  • Presenza Numerica: La formazione e il numero degli addetti devono essere coerenti con la pianificazione dell'emergenza e lo scenario di rischio specifico dell'attività.

 

  1. Conclusioni

Le autorità pubbliche e i Vigili del Fuoco sottolineano che l'atto ispettivo e repressivo non è sufficiente a prevenire tragedie. È necessaria una prevenzione costante e una solida cultura della sicurezza. Rimane in capo ai datori di lavoro e ai gestori la responsabilità civile e penale del mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza dichiarate e del rispetto delle normative vigenti.

 

 

  • Data inserimento: 09.03.26