Comunicazione dei beni dati in godimento ai soci o ai familiari e dei finanziamenti concessi all'impresa - le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato, in data 16 gennaio 2014, sul proprio sito internet alcune risposte, sollecitate dalla Confartigianato, alle domande che non avevano trovato riscontro nelle istruzioni al modello di comunicazione pubblicate il 27 novembre 2013.
Si riepilogano i contenuti delle risposte fornite.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI IN PRESENZA DI SOGGETTI CHE ADOTTANO IL REGIME DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
L'esonero dalla presentazione della comunicazione relativa ai finanziamenti/capitalizzazione concerne unicamente i casi in cui il contribuente non sia dotato di un conto corrente dedicato all'attività e adotti il regime della contabilità semplifica ovvero altri regimi contabili (quali: regime di vantaggio - art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011, regime contabile agevolato - art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011, regime delle nuove iniziative produttive - art. 13 della legge n. 388 del 2000), che non prevedono, in sostanza, la tenuta di scritture contabili che permettono di ricostruire agevolmente le movimentazione finanziarie dell'impresa.
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE NELLE IPOTESI IN CUI NON VI SIA IMPONIBILITÀ IN CAPO AL SOCIO CONSEGUENTE AL MAGGIOR REDDITO A LUI IMPUTATO SCATURENTE DALL'INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DEI BENI CONCESSI IN USO
Considerato che dalla comunicazione sono esclusi i beni per i quali non sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento ed il valore di mercato del diritto di godimento (punto 2.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 agosto 2013), l'Agenzia conferma che la comunicazione non deve essere effettuata neppure nei casi in cui, per i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, non sussista una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pattuito aumentato, quest'ultimo, dalla quota parte di reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione (cfr. Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, pag. 2).
FIRMA DEL MODELLO
Il modello di comunicazione non prevede la firma del contribuente in quanto, come già specificato per quello polivalente, non è modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione. Allo stesso, pertanto, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. In particolare, resta fermo l'obbligo da parte dell'intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.1 delle istruzioni.
ANNO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE BENI/FINANZIAMENTI NEL CASO DI SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE
La comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti dall'impresa nel periodo d'imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l'anno solare.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE BENI/FINANZIAMENTI NEL CASO DI PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE
L'Agenzia propone due esempi al riguardo.
- 1. Soggetto con periodo d'imposta 19/9 -18/9
- la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 19/9/2011-18/9/2012 (primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138 del 2011 avvenuta il 18 settembre 2011), andrà presentata entro 12/12/2013 (termine prorogato al 31 gennaio 2014 con Comunicato stampa dell'Agenzia del 6 dicembre 2013);
- per lo stesso soggetto, la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 19/9/2012-18/9/2013, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 30/4/2014.
- 2. Soggetto con periodo d'imposta 1/7 - 30/6
- la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 1/7/2012-30/6/2013, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 30/4/2014;
- la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 1/7/2013-30/6/2014 con presentazione della comunicazione entro il 30/4/2015.
AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI E VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI
I campi "Ammontare dei finanziamenti" e "Valore delle capitalizzazioni e degli apporti" non possono essere compilati contemporaneamente in quanto occorre redigere un intercalare per i finanziamenti ed un altro per le capitalizzazioni. Se nel corso del periodo d'imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell'ultimo finanziamento o dell'ultimo apporto, come già indicato nelle istruzioni al provvedimento.