CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Con due Faq pubblicate il 28 maggio 2025, L’Agenzia delle Entrate chiarisce due aspetti che avevano destato non pochi dubbi “applicativi” relativi:
- alle modalità di calcolo dell’acconto 2025 in presenza di adesione al CPB;
- all’effetto del cambio di modello ISA applicabile in conseguenza ai nuovi codici Ateco.
Modalità di calcolo dell’acconto
Con una prima FAQ, l’Agenzia fornisce l’interpretazione della norma (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024), secondo cui l’acconto dovuto su imposte dirette e IRAP, relativo ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace, “è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati”.
Tale disposizione è valida solo per il secondo anno del biennio concordato, per il primo periodo d’imposta di adesione valgono le specifiche regole dettate dal successivo comma 2 (maggiorazione 10% per le imposte sui redditi – 3% per l’Irap da versare con il 2° acconto).
Pertanto, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 va calcolato con il metodo storico facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024. Viene anche precisato che non si tiene conto della parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.
Tale soluzione è in linea con quanto attualmente previsto dalle istruzioni dei modelli Redditi 2025, che non prevedono regole particolari ai fini del calcolo dell’acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025. In caso di utilizzo del metodo storico, quindi, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN, al pari degli scorsi anni.
Trattandosi dell’acconto dovuto per il secondo periodo d’imposta del biennio concordato, non è dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l’IRAP), applicabile solo per l’acconto dovuto sul primo periodo d’imposta (in questo caso, il 2024).
Cambio di modello ISA per effetto dei nuovi codici Ateco 2025
Con una seconda FAQ, viene esclusa l’applicabilità della causa di cessazione di cui all’art. 21 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024 alla luce delle novità introdotte con la nuova classificazione ATECO 2025.
Secondo la normativa citata, il CPB cessa di produrre effetti nel caso in cui il contribuente modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui la nuova attività rientri nel campo di applicazione del medesimo ISA.
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il cambio di codice ATECO non è di per sé idoneo a provocare la cessazione del CPB, nel caso in cui il contribuente continui ad applicare il medesimo ISA.
La cessazione non si verifica nemmeno nel caso in cui, per effetto dell’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, il contribuente si ritrovi ad applicare un ISA diverso; in tal caso, infatti, la variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata, venendo quindi meno il presupposto fondamentale ai fini dell’applicazione della causa di cessazione.