CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E LA “SANATORIA” COLLEGATA
Da quest’anno è entrato in vigore il Concordato Preventivo Biennale (CPB), uno strumento mirato a definire in anticipo il reddito per un biennio, sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, coerente con i dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.
L’Istituto del CPB si rivolge ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e ai soggetti forfettari (per quest’ultimi, in via sperimentale, nella prima applicazione si limita al solo anno 2024).
L’adesione alla proposta consente l’accesso a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’Iva) e l’esclusione dagli accertamenti tributari, salvo ricorrano cause di decadenza previste per Legge.
Nel caso di accettazione della proposta, i maggiori redditi conseguiti durante il biennio 2024-2025 non vengono considerati ai fini del calcolo.
Al fine di rendere meno “pesante” il carico fiscale derivante dall’adesione al CPB, in sede di D.Lgs. “Correttivo” è stato introdotto il cd. “Regime Opzionale di imposta sostitutiva”.
Per effetto della nuova disposizione, i contribuenti che aderiscono al CPB hanno la possibilità di applicare, in via opzionale, un’imposta sostitutiva (in luogo delle ordinarie progressive aliquote IRPEF) alla parte di reddito di impresa, oggetto di concordato, eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo di imposta antecedente.
Tale imposta sostitutiva presenta aliquote differenziate (dal 10% al 15%) in base al punteggio ISA del singolo contribuente relativo al periodo di imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.
Analogamente, anche i soggetti forfetari hanno la possibilità di fruire di un’imposta sostitutiva pari al 10%, ridotto ulteriormente al 3% per i contribuenti che avviano una nuova attività e che fruiscono della flat tax al 5%.
Il termine ultimo per aderire al CPB è il 31 ottobre 2024 (salvo proroga), che coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2023.
Ottobre è, dunque, il mese della scadenza ma anche delle ultime “mosse” del Governo per incentivare le adesioni.
Con il recente “Decreto Omnibus” appena convertito in Legge, infatti, è stato introdotto un “Regime di ravvedimento speciale” a cui possono accedere solo i soggetti ISA che aderiscono al CPB.
La nuova “Sanatoria fiscale” consente di regolarizzare i redditi riferiti alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, senza l’applicazione di sanzioni o interessi.
Determinazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra:
- il reddito di impresa/lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità
- lo stesso reddito incrementato di una percentuale, che va dal 5% al 50% a seconda del punteggio Isa ottenuto nell’annualità.
Per le annualità 2018, 2019, 2022 sulla base imponibile rideterminata andrà applicata una percentuale (dal 10% al 15%) a seconda del punteggio Isa ottenuto. Si fa presente che per le annualità 2020 e 2021, in ragione dell’emergenza Covid-19, le percentuali applicabili sono diminuite del 30%.
Determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’Irap e relativa percentuale
La base imponibile è determinata dalla differenza tra:
- valore della produzione netta dichiarata in ciascuna annualità e
- lo stesso valore della produzione netta incrementato nella stessa misura come definito per le imposte sui redditi.
Sulla maggiorazione della base imponibile, per le annualità 2018, 2019, 2022 andrà applicata la percentuale del 3,9 %.
Per le annualità 2020 e 2021, in ragione dell’emergenza Covid-19, le percentuali applicabili sono diminuite del 30%.
Versamento minimo
Per ciascuna annualità oggetto di ravvedimento speciale deve essere versato un importo minimo di euro 1.000 come imposta sostitutiva delle imposte dirette, a cui si deve aggiungere sempre quanto dovuto ai fini Irap.
Termini di versamento
Il versamento delle imposte sostitutive deve essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31.3.2025; oppure
- ratealmente, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi al tasso legale a decorrere dal 31.3.2025.
Quest’ultima novità introdotta, che rende l’istituto del concordato più vantaggioso, rimescola le carte in tavola e porta alla necessità di rivedere le posizioni fiscali, effettuando nuovi calcoli di convenienza per i contribuenti Isa interessati.
Le adesioni, dunque, potrebbero essere influenzate dalle nuove e rilevanti modifiche, richiedendo maggior tempo (ormai la scadenza è alle porte) per garantire una valutazione adeguata delle singole posizioni fiscali.
A tal proposito, sono già state avanzate le richieste di proroga da parte del Presidente di Confartigianato, Marco Granelli e del Presidente dei Dottori Commercialisti, Elbano De Nuccio.
Rimaniamo in attesa degli ulteriori sviluppi.