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Congedo Parentale: Messaggio INPS sulla gestione del congedo parentale a ore

Con il messaggio 6704 del 3 novembre, l’INPS interviene per chiarire alcuni aspetti relativi alla fruizione del congedo parentale ad ore, con particolare riferimento alla cumulabilità con altri permessi orari.

Il D.lgs. 80/2015, riguardante Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,  tra le varie novità ha previsto la possibilità di fruizione del congedo parentale ad ore da parte degli aventi diritto; in mancanza di una specifica disciplina contrattuale, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Sul punto interviene l’INPS, con proprio messaggio del 3 novembre u.s., per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

In particolare l’istituto chiarisce che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.

Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria.

L’INPS ricorda comunque che, stante quanto previsto dalla legge, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il presente messaggio

  • Data inserimento: 04.11.15