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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SETTORI IN DIFFICOLTÀ

Ulteriore aiuto ai settori in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19

Si allunga la lista dei contributi a fondo perduto destinata a ristorare le attività che, a causa del perdurare delle difficoltà dovute agli effetti della pandemia da Covid – 19, hanno subito una rilevante contrazione dei ricavi d’esercizio.

La misura in trattazione non è da confondere con analoghe recenti agevolazioni che, ad una prima analisi, sembrano le medesime ed applicabili spesso alle attività esercitate con il medesimo codice ateco. Ci riferiamo in particolare al:

  • contributo a fondo perduto per i settori del wedding, intrattenimento ed ho.re.ca; misura prevista dal Decreto Legge Sostegni – bis le cui domande sono state presentate all’AdE entro lo scorso 23.6.2022;
  • contributo aggiuntivo per le imprese della ristorazione; misura prevista sempre dal D.L. Sostegni – bis e rifinanziata dal Decreto PNRR  le cui domande andranno presentate nel periodo dal 7.11.2022 al 21.11.2022.

Il contributo in oggetto è stato istituito dal D.L. Sostegni – ter che modificando l’art. 1-ter del D.L. Sostegni – bis ha previsto per il 2022 lo stanziamento di risorse che ammontano a 40 mln di euro riservati, sotto forma di contributo a fondo perduto, per interventi a favore di alcuni settori ancora in difficoltà a causa dell’emergenza Covid – 19.

Le modalità attuative sono state disciplinate dal Mi.se con il Decreto 19.8.2022 pubblicato in G.U. il 27.10.2022 che ha modificato/aggiornato quanto originariamente previsto dal Decreto 30.12.2021.

Per il momento si dispone solamente delle prime misure attuative. Mancano ancora dei provvedimenti per la concreta applicazione della misura agevolativa di cui parleremo in seguito.

Soggetti beneficiari e requisiti richiesti

Soggetti beneficiari

Sono destinatari dell’agevolazione in esame le imprese che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività indicate nella successiva tabella:

Requisiti richiesti 

Per poter accedere all’agevolazione (C.f.p) l’impresa deve avere subìto nel 2021 una riduzione dei ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del Tuir non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.

Per meglio comprendere come verificare il requisito, vi proponiamo una tabella esemplificativa:

Imprese costituite nel 2020

Per le imprese costituite nel corso del 2020, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.

Ulteriori requisiti richiesti

Alla data di presentazione della domanda, per accedere al contributo in esame, le imprese beneficiarie devono:

  • risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro Imprese;
  • avere sede legale / operativa in Italia;
  • non essere in liquidazione volontaria / sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già “in difficoltà” al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, fatte salve e eccezioni previste per le micro / piccole imprese ai sensi della disciplina UE in materia di aiuti di Stato.

Soggetti esclusi

Sono escluse dall’agevolazione le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi);
  • che si trovano in altre condizioni previste dalla Legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Determinazione del contributo

Le risorse stanziate con il Decreto Sostegni - ter (€ 40 milioni) saranno ripartite tra le imprese beneficiarie secondo le seguenti modalità:

  • 70%, ugualmente ripartito tra tutte le imprese;
  • 20%, ripartito tra le imprese con ricavi 2019 superiori a € 400.000;
  • 10%, ripartito tra le imprese con ricavi 2019 superiori a € 1.000.000.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto verrà erogato dall’AdE con l’effettuazione di accredito diretto sul c/c bancario/postale che il richiedente indicherà nella domanda.

Modalità – Termini di richiesta del contributo

Per l’ottenimento del contributo i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate. La domanda, oltre che dal soggetto interessato in possesso delle credenziali, potrà essere presentata per conto del soggetto interessato anche da un intermediario delegato al Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Caratteristiche del contributo

Il contributo in trattazione, come avvenuto per gli atri “aiuti” derivanti dall’emergenza da Covid-19: 

  • non è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità ex art. 61 e 109 comma 5 Tuir.
  • è riconosciuto nel rispetto:
    • dei limiti e condizioni di cui alla sezione 3.1 ovvero
    • dei limiti e condizioni previste dal c.d. “Regime de minimis” se concesso successivamente al periodo di vigenza del T.F.

Adempimenti mancanti per la concreta applicazione della norma

Come già accennato, per l’effettiva applicazione della norma, è necessario attendere:

  • l’autorizzazione della Commissione UE;
  • l’emanazione di apposito provvedimento da parte dell’AdE riguardante :le modalità di presentazione delle richieste; il contenuto delle stesse; i termini di presentazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Data inserimento: 14.11.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5589