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Controllo a distanza dei lavoratori. Chiarimenti del Ministero del Lavoro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro con Circolare n. 2/2016 fornisce chiarimenti in ordine nuova disciplina dei controlli a distanza dei lavoratori di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dal D. Lgs. 151/2015.

L’Ispettorato nazionale del Lavoro con la Circolare n.2 del 7 novembre 2016 ha fornito indicazioni operative sull’istallazione di impianti GPS montati su autovetture aziendali alla luce delle modifiche introdotte all’art. 4 della Legge 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

 

Il nuovo articolo 4 prevede che le procedure autorizzatorie (accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro), circa l’installazione di strumenti da cui possa derivare il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

Con riferimento ai sistemi di geolocalizzazione, l’Ispettorato dà un’interpretazione restrittiva della norma, affermando che tali sistemi siano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, prevedendo, dunque per essi l’assoggettamento alla procedura autorizzatoria.

 

Solo in casi specifici, quando tali sistemi siano istallati per consentire la concreta ed effettiva effettuazione della prestazione lavorativa (ovvero essa non possa essere resa senza l’uso di tali strumenti ) o l’istallazione sia prevista da specifiche norme di legge o regolamenti (es. uso di sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiori a euro 1.500.000,00) si può ritenere che essi siano veri e propri strumenti di lavoro e non siano dunque soggetti alla procedura autorizzatoria.

 

È opportuno precisare che la circolare parla genericamente di autovetture aziendali, senza specificare nulla in merito a veicoli aziendali di altra natura quali gli automezzi di un’azienda di trasporto e, fra l’altro, si pone in netto contrasto con un precedente parere espresso dalla Direzione interregionale del Lavoro di Milano che il 10.05 scorso, con nota n. 5689, si era espressa sull’argomento.

In tale nota, infatti, la Direzione di Milano aveva affermato che nel caso di un lavoratore del settore dell’autotrasporto che guida un veicolo aziendale dotato di rilevatore GPS, l’automezzo ed il GPS servono entrambi inscindibilmente ed unitariamente al lavoratore per rendere la sua prestazione lavorativa e quindi sono strumento di lavoro nella loro unicità, arrivando a concludere che il sistema GPS, pur se montato successivamente alla originaria consegna del veicolo, non è da considerare separatamente dall’auto cui accede e per la sua installazione non è necessario il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione ministeriale.

 

Si auspicano quindi ulteriori chiarimenti dal parte del Ministero, più specificamente riferiti al settore dell’autotrasporto, con riferimento agli automezzi di nuova generazione che vengono acquistati ex novo con sistema GPS installato. Tali chiarimenti risultano essere ancor più importanti alla luce della normativa europea (Regolamento UE 165/2014) secondo cui i nuovi veicoli merci devono essere dotati del tachigrafo digitale con incorporate le funzioni GPS e Bluetooth.

  • Data inserimento: 14.11.16