COREPLA: il nuovo statuto del consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica
Con il decreto del Ministero dell’ambiente 23/11/2017 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Nazionale per la raccolta e il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA).
COREPLA è uno dei consorzi del sistema CONAI, che è operativo da molti anni, ed è stato costituito in funzione di quanto previsto dell’articolo 223 del decreto legislativo 152/2006 (Testo unico dell’ambiente). Nella sostanza i produttori di imballaggi hanno costituito un consorzio (per tipologia di materiale) e garantiscono la ripresa degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private e, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico.
Al COREPLA partecipano:
a) fornitori di materiali di imballaggio in plastica, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime polimeriche destinate alla fabbricazione di imballaggi in plastica sul territorio nazionale, fra i quali sono compresi anche coloro che producono o importano miscele e simili;
b) fabbricanti e trasformatori di materie prime polimeriche per la produzione di imballaggi in plastica o dei relativi semilavorati, nonché importatori di imballaggi vuoti in plastica o dei relativi semilavorati.
Possono inoltre partecipare al Consorzio:
c) gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in plastica e al loro riempimento, nonché gli utilizzatori che importano imballaggi pieni in plastica;
d) i recuperatori e i riciclatori di rifiuti di imballaggi in plastica prodotti sul territorio nazionale che non corrispondono alla categoria dei produttori come definiti ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera l), m), n) ed o) (riportato di seguito) del decreto legislativo 152/2006, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile.
Articolo 18, comma 1, lettera l), m), n) e o) (estratto)
Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:
l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/20016;
n) recupero di energia: l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell’interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico
Di seguito si riporta il link dello Statuto COREPLA.