Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Corte di Cassazione: licenziamento disciplinare causato da inosservanza della normativa antinfortunistica

E’ legittimo il licenziamento disciplinare del responsabile della produzione che indica ai lavoratori il modo di aggirare le procedure di sicurezza

Il dipendente di una Spa, responsabile della produzione, veniva licenziato per aver impiegato tre lavoratori dell’azienda, addetti alla macchina robot dell’isola di saldatura, al di fuori delle procedure di sicurezza ed anzi indicando loro le modalità per eluderle al fine di ridurre i tempi di lavorazione e aumentare la produttività.

Nel successivo giudizio la difesa del responsabile impugnava la genericità della contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro in quanto non aveva indicato il nome dei tre dipendenti coinvolti nella violazione delle regole di sicurezza lavorativa ed esposti al rischio: il giudice di primo grado accoglieva l’eccezione della difesa dichiarando illegittimo il licenziamento.

La Corte di Appello, non condividendo la valutazione del giudice di primo grado circa la genericità della contestazione disciplinare, riteneva individuabili i lavoratori esposti al rischio sia in ragione della indicazione temporale della condotta e delle sue modalità sia per il fatto che il responsabile sovrintendeva per ogni turno soltanto a sei addetti. Al di là di ciò, la Corte di Appello focalizzava l’attenzione sull’eccezionale gravità della condotta del responsabile che rendeva superflua la valutazione di altre eventuali violazioni.

Infatti, secondo gli accertamenti processuali la violazione della procedura di sicurezza risultava estremamente pericolosa consistendo nel far girare la tavola del robot – di larghezza pari al box che lo ospitava - facendo rimanere l’operaio all’interno della macchina ed attivando il pulsante esterno con il braccio, in modo da aggirare la fotocellula di sicurezza con il rischio che l’operatore restasse schiacciato tra la tavola e le pareti.

Pertanto, sempre secondo il giudice di Appello, la condotta sul piano oggettivo e soggettivo era tale da ledere la fiducia del datore di lavoro rendendo legittimo il licenziamento per giusta causa.

Il successivo ricorso in Cassazione da parte dei difensori del lavoratore licenziato, veniva dichiarato inammissibile e la sentenza n. 7338 del 22/03/2017 confermava il licenziamento.

A nulla rilevava l’ulteriore argomentazione della difesa che sosteneva la violazione del codice disciplinare contenuto nel CCNL, dal momento che il licenziamento non rispettava il criterio di proporzionalità tra condotta e sanzione.

Secondo la Cassazione l’interpretazione e l’applicazione del codice disciplinare del CCNL è circostanza non esaminata nella sentenza di appello che aveva semplicemente applicato il concetto di licenziamento per giusta causa: il grave comportamento del responsabile della produzione aveva leso il rapporto di fiducia che deve sussistere alla base del rapporto di lavoro ponendo in dubbio la futura correttezza del suo adempimento e pertanto l’affidabilità stessa del dipendente giustificando così la misura “estrema” del licenziamento disciplinare, pur in assenza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore.

Al di là delle sottili argomentazioni in materia di diritto di lavoro, la sentenza è interessante in quanto ribadisce il ruolo attivo dei lavoratori per quanto riguarda il rispetto della normativa antinfortunistica la cui inosservanza non solo costituisce motivo di richiamo, ma, nei casi più gravi può comportare il licenziamento per giusta causa del lavoratore, a nulla rilevando l’assenza di precedenti disciplinari o lo scopo di aumentare la produttività aziendale.

 

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., 22/03/2017, N. 7338.

  • Data inserimento: 11.12.17