Costituito l’Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento
Con la delibera 05/03/2015 n. 83/2015/A è stato costituito e regolamentato l’Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento.
L’Osservatorio si pone le seguenti finalità:
a) incrementare la partecipazione degli stakeholder ai processi decisionali dell’Autorità, con particolare riferimento alla regolazione dei mercati e delle infrastrutture nonché alla tutela dei consumatori;
b) favorire l’acquisizione di dati e informazioni che possano concorrere alla formazione di elementi utili per l’eventuale predisposizione dell’analisi dell’impatto della regolazione, nonché per la valutazione ex post dei provvedimenti e delle politiche dell’Autorità;
c) favorire la formulazione di proposte finalizzate alla predisposizione di documenti di consultazione su materie sottoposte alla regolazione dell’Autorità;
d) acquisire, da parte dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori, utenti e clienti finali, elementi utili ai fini della valutazione dei risultati effettivamente conseguiti dall’attuazione degli impegni di cui all’articolo 45 (di seguito riportato), comma 3, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
All’Osservatorio partecipano, attraverso i rispettivi rappresentanti, oltre che l’Autorità, le associazioni dei consumatori, utenti e clienti finali rappresentate nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori non domestici ed industriali, le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA), nonché la rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Decreto legislativo 01/06/2011, n. 93
Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE
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Articolo 45 (Poteri sanzionatori)
- Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 13,14,15,16 del regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36,comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonché l'articolo 20, commi 5bis e 5ter del decreto legislativo n. 164 del 2000,
- L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorità medesima.
- Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria può presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorità medesima, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello svolgimento delle attività afferenti la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
- Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni.
- L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.