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CREDITI D’IMPOSTA 4.0

L’agenzia sospende l’esecuzione delle deleghe F24 per 30 giorni

Al fine di usufruire dei relativi crediti d’imposta, in presenza di comunicazioni inviate tempestivamente al GSE (soggetto destinatario delle comunicazioni di monitoraggio ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 39/2024) relative agli “investimenti 4.0” ed acquisite regolarmente le ricevute di avvenuto invio, l’Agenzia delle entrate (fino al giorno 17.6.2024) “scartava” le deleghe F24 in cui sono riportati i citati crediti in compensazione.

Si riporta di seguito un esempio di esito di “scarto”:

“Non superato pagamento - scartato - il pagamento telematico è da considerare non effettuato”

Codice tributo credito agevolativo: 6936 Anno rif.: 2024

Credito agevolativo concesso: ASSENTE”

Diversamente da quanto affermato nella Risoluzione n. 25/E/2024, in cui l’Agenzia delle entrate sosteneva che “…fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta…”, l’acquisizione della comunicazione da parte del GSE non è sufficiente a sbloccare i crediti d’imposta.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 17 giugno 2024, anche a seguito di interlocuzioni per vie brevi tra Confartigianato e Agenzia delle entrate, quest’ultima ha riferito che le deleghe in parola sono, ora, poste in stato di “sospensione per 30 giorni”.

Il tutto scaturisce dal fatto che lo scambio di informazioni tra GSE ed Agenzia delle entrate non avviene in tempo reale ma a cadenza, ad oggi, non prestabilita nel decreto direttoriale del Mimit che ha approvato le citate comunicazioni.

Infatti, sia la normativa (D.L. n. 39/2024), sia le Risoluzioni dell’AF che il DM del Mimit che ne regolamenta l’adempimento delle comunicazioni, dispongono soltanto che la trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta. E’ stato sollecitato il Mimit affinché provveda a rendere fruibili i crediti che le imprese legittimamente devono poter utilizzare.

N O T A   B E N E

La durata della sospensione delle deleghe F24 viene perciò fissata in 30 giorni a partire dalla data di esecuzione del pagamento.

La normativa, come modificata della Legge di Bilancio 2018, prevede la possibile sospensione preventiva del pagamento delle imposte mediante modello F24 contenente compensazioni che potrebbero determinare dei profili di rischio. Ad oggi, trascorsi i 30 giorni di sospensione l’esito del pagamento appare non scontato. Infatti, dal controllo dell’Agenzia Entrate, si potrebbero profilare due soluzioni opposte: 

  • qualora dall’esito del controllo il credito utilizzato in compensazione non fosse corretto, la delega di pagamento si considera non eseguita. Di conseguenza, i relativi versamenti e le compensazioni saranno considerati non eseguiti e sarà prodotta una ricevuta di scarto della delega F24;

 

  • qualora dall’esito del controllo il credito utilizzato in compensazione venga considerato corretto, la delega di pagamento si considera eseguita alla data originaria di scadenza e la relativa ricevuta telematica di pagamento viene associata alla delega F24. 

In vista della “prossima” compensazione del 16 luglio, si attendono gli opportuni aggiornamenti

  • Data inserimento: 24.06.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6299