CREDITI DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 “D.L. Aiuti-quater”, ha esteso i crediti d’imposta di cui al D.L. “Aiuti-ter”, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (vedi C.T. n. 34/2022).
Il medesimo articolo stabilisce che i crediti d’imposta maturati per il mese di dicembre 2022 siano utilizzati in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi secondo le modalità ivi indicate, entro la data del 30 giugno 2023.
In sede di analisi della normativa, sorgeva il dubbio circa la possibilità di utilizzo dello stesso codice tributo istituito per i consumi di ottobre e novembre anche per i consumi “energetici” relativi al mese di dicembre 2022.
I dubbi sono stati chiariti in quanto, con risoluzione 72/E/2022 sono stati istituiti specifici codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta relativo ai consumi “energetici” del mese di dicembre.
In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
Codice tributo |
Denominazione |
6993 |
“credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176” |
6994 |
“credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176” |
6995 |
“credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176” |
6996 |
“credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176” |
La risoluzione precisa anche che, In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” (2022).
La successiva tabella riporta e riepiloga le misure adottate nel 2022:
Soggetti |
Credito di imposta - termine di utilizzo – codice tributo |
||||
1° trimestre 2022 |
2° trimestre 2022 |
3° trimestre 2022 |
Mesi di ottobre novembre 2022 |
Mese di dicembre 2022 |
|
Imprese energivore |
20% 31.12.2022 6960
|
25% 31.12.2022 6961 |
25% 30.06.2023 6968 |
40% 30.06.2023 6983 |
40% 30.06.2023 6993 |
Imprese gasivore |
10% 31.12.2022 6966
|
25% 31.12.2022 6962 |
25% 30.06.2023 6969 |
40% 30.06.2023 6984 |
40% 30.06.2023 6994 |
Imprese non energivore |
= |
15% 31.12.2022 6963
|
15% 30.06.2023 6970 |
30% 30.06.2023 6985 |
30% 30.06.2023 6995 |
Imprese non gasivore |
= |
25% 31.12.2022 6964
|
25% 30.06.2023 6971 |
40% 30.06.2023 6986 |
40% 30.06.2023 6996 |
Evidenziamo la scadenza del 31.12.2022 per la compensazione dei crediti di imposta relativi al 1° e 2° trimestre.