Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
L'articolo 18 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2014, introduce un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella Tabella 28 ATECO destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014) con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
SOGGETTI INTERESSATI
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa compresi coloro che hanno iniziato l’attività:
- da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell’attività inferiore a 5 anni;
- dal 26.6.2014.
Con riguardo ai soggetti “titolari di attività industriali” a rischio di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs. n. 334/99, il comma 5 dispone che gli stessi possono fruire dell’incentivo “solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.
SPESE AGEVOLABILI
Gli investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer.
Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:
- di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene);
- effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015.
Si evidenzia che i beni devono essere nuovi, pertanto sono esclusi dal beneficio gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati e che le strutture, cui gli investimenti sono destinati, devono essere ubicate in Italia.
DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione in esame si concretizza in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Il credito spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.
Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall’1.1.2016).
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Inoltre:
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt.
61 e 109, comma 5, TUIR.
CAUSE DI DECADENZA
Il bonus viene revocato in caso di:
- cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
- trasferimento dei beni agevolati, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione.
In caso di indebita fruizione il credito:
- va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza;
- è recuperato dall’Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.