Credito d’imposta spese di formazione
Beneficiarie del nuovo credito d’imposta sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Le spese che danno diritto al credito d’imposta sono quelle che le imprese sostengono nel corso del 2018 in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Più precisamente, si deve trattare di attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, quali:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Ai fini del beneficio, le conoscenze oggetto delle attività formative agevolabili devono essere applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge di bilancio (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione). Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione
Il credito d’imposta è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite la misura del beneficio è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili. Il credito:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap;
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti;
- al beneficio non si applicano né il limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a € 700mila;
- si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.
Per essere ammessi a beneficiare del credito d’imposta è necessario che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio. Si demanda a un successivo decreto ministeriale il compito di adottare le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio. Il monitoraggio sulla fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, è attribuito al ministero dell’Economia e delle finanze.