CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 260 del 16 dicembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle comunicazioni obbligatorie per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058 ter, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Questi chiarimenti sono particolarmente rilevanti per le imprese che non hanno presentato tempestivamente la comunicazione preventiva, obbligatoria per fruire del beneficio fiscale.
Comunicazioni: nessun termine perentorio per la decadenza
A differenza di altri adempimenti fiscali, le comunicazioni preventive e di completamento degli investimenti non sono soggette a un termine perentorio a "pena di decadenza". Ciò significa che, anche se non viene inviata la comunicazione preventiva, l'impresa non perde il diritto al credito d'imposta. Tuttavia, il beneficio fiscale potrà essere utilizzato solo dopo aver trasmesso entrambe le comunicazioni: quella preventiva e quella di completamento.
Obbligo di comunicazione: due fasi distinte
Per ottenere il credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali, le imprese devono inviare due comunicazioni fondamentali:
- comunicazione preventiva: deve essere inviata prima di effettuare l'investimento, indicando l'ammontare totale dell'investimento e la presunta distribuzione annuale del credito d'imposta.
- comunicazione di completamento: deve essere inviata una volta che l'investimento è stato completato, aggiornando le informazioni fornite nella comunicazione preventiva.
Tempistiche e novità normative
Il Decreto Legge n. 39 del 2024, in vigore dal 30 marzo 2024, ha introdotto modifiche nelle tempistiche per l'invio delle comunicazioni, in base al periodo in cui vengono realizzati gli investimenti:
- investimenti dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024: l’impresa deve inviare solo la comunicazione di completamento.
- investimenti a partire dal 30 marzo 2024: è obbligatorio inviare sia la comunicazione preventiva che quella di completamento.
Sanatoria: nessuna necessità di remissione in bonis
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se l'impresa non ha inviato la comunicazione preventiva, non è necessario ricorrere alla remissione in bonis (art. 2, comma 1, DL n. 16/2012).
Le comunicazioni possono essere comunque trasmesse e il diritto al credito d'imposta non viene compromesso, ma il credito potrà essere usufruito solo dopo l'invio di entrambe le comunicazioni.
Come inviare tutte le comunicazioni
Tutte le comunicazioni devono essere inviate in modalità telematica attraverso il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che gestisce l’intero processo di accesso e la gestione del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali.