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CREDITO DI IMPOSTA “CARO PETROLIO”

L’agevolazione estesa all’attività di trasporto di persone

In sede di conversione il credito d’imposta previsto dall’art. 3, comma 1, DL n. 33/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio” a favore delle imprese di autotrasporto, commisurato alla maggior spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile maggio e giugno 2026 (sopra esaminato), è stato esteso alle imprese:

  • esercenti l’attività di trasporto di persone svolta da:

– enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. n. 422/97;

– imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. n. 285/2005;

– imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/97;

– imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento UE n. 1073/29;

  • esercenti l’attività di trasporto di cui alla Legge n. 218/2003 in materia di noleggio di autobus con conducente utilizzando veicoli Euro V e VI.

L’agevolazione, al pari della misura prevista per il settore “autotrasporto merci”, necessità ancora delle norme attuative che saranno stabilite dal Ministero dei Trasporti (MIT).

  • Data inserimento: 06.07.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7228