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CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

L’Agenzia delle entrate conferma che le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 decorrono dal 1° gennaio 2021

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 1064, (Legge di Bilancio 2021), ha introdotto una modifica alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 203, prorogando la disciplina relativa al credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

L’intervento ha riguardato l’estensione dell’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e la maggiorazione delle misure del beneficio spettante (L. n. 160/2019, art. comma 203 – legge di Bilancio 2020).

Tuttavia, non essendo prevista una specifica decorrenza delle sopra citate modifiche, prevale quella generale fissata dall’articolo 20 (entrata in vigore) della medesima Legge di bilancio 2021. Detto articolo dispone che la legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Sulla questione della decorrenza è ora intervenuta la Risposta n. 323/2021 del 10/05/2021 ad interpello riguardante proprio l’articolo 1, comma 1064, lettera f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Decorrenza nuove aliquote credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design.

Nella risposta citata, l’Agenzia delle entrate ha rilevato che: “in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio possono trovare applicazione, in via generale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Nello specifico, pertanto, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d’imposta già in corso prima dell’entrata in vigore delle stesse.”

Inoltre, ha precisato che nonostante sul piano redazionale il legislatore abbia adottato la scelta di apportare le diverse modifiche intervenendo direttamente sul corpo della disciplina originaria, ciò non porta a ritenere che la volontà dello stesso fosse di far operare retroattivamente le maggiorazioni di aliquote e importi massimi del credito d’imposta; ciò si desume, peraltro, dalla relazione tecnica alla legge di bilancio 2021.

Nella risposta in argomento, l’Agenzia delle entrate precisa che, sulla base dei contenuti del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, decreto attuativo della disciplina introdotta con la legge di bilancio 2020 e della circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, seppur in riferimento alla previgente disciplina, è stata fornita una regola di carattere generale in base alla quale: “la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di bilancio 2021 si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo d’imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la legge di bilancio 2021)”.

L’Agenzia delle entrate conclude con il non condividere dunque che le suddette maggiorazioni delle aliquote e degli importi massimi del credito spettante siano applicabili anche alle spese sostenute nel 2020.

Pertanto, afferma che: “alle spese sostenute nel 2020 ai sensi dell’articolo 109 del TUIR si applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020. Le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

  • Data inserimento: 17.05.21