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D.L. AIUTI - TER

Rafforzati i contributi contro il caro energia

Il Decreto Aiuti-ter rafforza il contributo contro il caro energia per le imprese non energivore (ma non solo). Infatti, l’agevolazione passa dal 15% al 30% dei costi effettivi per i consumi di energia elettrica dei mesi di ottobre e novembre 2022 ed è ridotta da 16,5 a 4,5 kW la potenza dei contatori di energia elettrica come requisito “tecnico” per accedere al bonus.

Rimane il requisito di avere riscontrato un aumento del prezzo medio del kWh nel terzo trimestre 2022 superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Per le imprese non ancora costituite al 1.07.2019 l’Agenzia dovrà individuare il dato convenzionale del valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso e del prezzo di dispacciamento del terzo trimestre 2019, al fine di consentire il confronto con i costi medi dello stesso periodo 2022.

Anche per il bonus di ottobre e novembre si può chiedere al fornitore il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e il conteggio del credito d’imposta spettante, a condizione che il fornitore sia lo stesso del terzo trimestre 2019 e dei mesi di ottobre e novembre 2022; diversamente, il conteggio deve essere effettuato in autonomia.

L’impresa deve inviare una richiesta al fornitore e questi, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, comunica al cliente i dati richiesti.

Il termine per compensare o cedere crediti d’imposta di ottobre e novembre 2022 e quelli del terzo trimestre è il 31.03.2023. Resta la scadenza del 31.12.2022 per i crediti relativi al primo semestre 2022.

I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, purché non sia superata la spesa sostenuta.

Ai fini contabili i bonus energia devono essere registrati per competenza quale contributo in conto esercizio (non tassabile). Pertanto, i crediti maturati nel terzo trimestre e nei mesi di ottobre e novembre del 2022 dovranno essere contabilizzati nell’anno 2022, anche se il loro utilizzo in compensazione avverrà nel 2023 (entro il 31.03).

Con la risoluzione 54/E/2022 del 30 settembre sono stati approvati i codici per il bonus a favore delle imprese che hanno acquistato energia elettrica nei mesi di ottobre e novembre:

  • 6985 per le imprese non energivore (ottobre e novembre 2022).
  • Data inserimento: 03.10.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5537