Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024): novità in materia di lavoro.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024 il D.L. n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, in vigore dall’8 maggio 2024.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) contenente norme in materia di lavoro.

In particolare, il provvedimento introduce esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di:

  • giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato (art. 22 Bonus Giovani);
  • donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, o da almeno 24 mesi, ovunque residenti (art. 23 Bonus Donne);
  • lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una regione della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, da parte di datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti (art. 24 Bonus ZES unica per il Mezzogiorno).

Bonus Giovani (articolo 22)

La disposizione riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono giovani under 35 (mai occupati a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di 24 mesi.

Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine mentre risultano esclusi i rapporti di apprendistato (l’esonero spetta tuttavia in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

La norma prevede, inoltre, un meccanismo di portabilità dell’esonero, che può essere fruito anche con riferimento alle assunzioni di giovani che sono stati occupati a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente dell’esonero.

L’esonero, per la cui effettiva fruizione sarà necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, è, infine, compatibile esclusivamente con la super deduzione del costo del lavoro di cui al D.Lgs. n. 216/2023.

Bonus Donne (articolo 23)

La disposizione riconosce, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 e nel limite massimo di 650 euro su base mensile.

Il bonus trova applicazione con riferimento all’assunzione di:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno oppure operanti in settori con disparità di genere;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e la sua fruizione è subordinata all’ottenimento di un incremento occupazionale netto.

Anche il bonus donne, così come quello giovani, non è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote ed è compatibile esclusivamente con la super deduzione del costo del lavoro di cui al D.Lgs. n. 216/2023.

Bonus Zes Mezzogiorno (articolo 24)

La norma prevede, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES soggetti che abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

L’esonero è compatibile esclusivamente con la super deduzione del costo del lavoro di cui al D.Lgs. n. 216/2023 e per la sua effettiva fruizione sarà necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Infine, il provvedimento (art. 28 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso”), è intervenuto sulla disciplina relativa agli obblighi di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, per gli appalti pubblici e privati di realizzazione di lavori edili, introdotta dai commi da 10 a 14 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 56/2024.

  • Data inserimento: 14.05.24