DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, all’articolo 56, prevede misure specifiche a favore delle aziende a sostegno delle attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19.
Cosa prevede in particolare l’articolo 56
Prima di tutto evidenziamo che, in relazione allo stato di emergenza straordinaria, è formalmente riconosciuto il grave turbamento dell’economia.
La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le piccole e le medie imprese al fine di superare la fase più critica legata alla caduta produttiva (beni e servizi) connessa all’epidemia.
Lo scopo della moratoria è quello di evitare che un calo della domanda di beni e servizi molto forte (anche se ci si auspica limitato nel tempo) abbia un effetto permanente sull’attività. In pratica si vuole evitare che l’aspetto finanziario amplifichi la situazione di difficoltà, non permettendo quindi alle banche di procedere (autonomamente) alla modifica delle condizioni contrattuali previste all’origine per l’apertura di credito/finanziamento sulla base delle mutate condizioni economico-finanziarie delle aziende.
In sintesi, le imprese possono avvalersi, previa comunicazione, in relazione alle proprie esposizioni debitorie verso i soggetti finanziatori (proprie banche o soggetti erogatori del credito che non deve essere in stato di “deteriorato) delle seguenti misure:
a) divieto di revoca per aperture di credito e prestiti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data di entrata in vigore del DL (17 marzo 2020), degli importi accordati, sia nell’importo che nella durata, fino a tutto il 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, della proroga dei contratti senza formalità e alle medesime condizioni di stipula fino a tutto il 30 settembre 2020;
c) per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, sospensione del piano di ammortamento fino al 30 settembre e possibilità di dilazionale il piano di restituzione senza oneri e formalità, con facoltà dell’impresa di richiedere la sospensione della sola quota in conto capitale;
d) esercizio delle facoltà di cui alle precedenti lettere a), b) e c), previa presentazione di autocertificazione di riduzione totale o parziale dell’attività;
L’articolo 56 conclude con la lettera e) riservata ai soggetti erogatori dei finanziamenti ai quali è assicurata una garanzia aggiuntiva e sussidiaria (non “a prima richiesta” e quindi previo esperimento delle azioni di recupero) del 33%, a titolo gratuito, per mezzo di una specifica Sezione Speciale del FCG.
Per le misure appena esposte è stato previsto uno stanziamento pari a 1.730 MLN di euro.
Di seguito vi rendiamo disponibile il link per scaricare il modello utile ad effettuare la comunicazione ai soggetti erogatori il credito comprensivo dell’autocertificazione prevista e richiesta alla lettera d) dell’articolo 56 da presentare, previa compilazione, dalla Pec dell’azienda alla Pec dell’istituto di credito.