Decreto Legislativo n. 149/2015 in materia di razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva.
Sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 149/2015 recante la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale. A tal fine viene istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Per assicurare omogeneità operativa di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, la norma attribuisce a tutti i funzionari dell’INPS e dell’INAIL i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, ivi compresa la qualifica di polizia giudiziaria.
Ispettorato Nazionale del Lavoro: ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e al controllo della Corte dei Conti.
Tra le molteplici attività poste in capo all’Ispettorato nazionale, così come elencate all’art. 2 del citato D.Lgs, la principale funzione dell’Ispettorato nazionale è il coordinamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero del Lavoro, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008). A tal fine l’Ispettorato stabilisce la programmazione dell’attività ispettiva e delle relative modalità di accertamento, dettando le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo. E’ previsto l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informativi, dati e informazioni
L’organizzazione ed il funzionamento dell’Ispettorato nazionale saranno disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento; il decreto prevede una dotazione organica non superiore a 6.357 unità, la presenza di 80 uffici territoriali, la soppressione delle Direzioni Interregionali e Territoriali del Lavoro con conseguente assegnazione dei relativi compiti agli uffici territoriali dell’Ispettorato, la confluenza nell’Ispettorato della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. In relazione all’accentramento delle funzioni ispettive in capo all’Ispettorato nazionale, il personale di INPS e INAIL viene inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti istituti, con mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore; il reclutamento di nuovo personale ispettivo, dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato nazionale.
Infine sono previste nuove disposizioni finalizzate alla semplificazione in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi. Sul punto saranno necessari dei chiarimenti interpretativi, da una prima lettura della disposizione che riforma l’art. 16 del D.Lgs. 124/2004, infatti, appare chiaro che si potranno impugnare in sede amministrativa con ricorso al direttore della sede territoriale dell’ispettorato solo gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e non più l’ ordinanza ingiunzione intimata dagli organi ispettivi (per quest’ultima appare possibile solo il ricorso per via giudiziaria)
Allo stesso modo, con riferimento all’art. 17 del D.Lgs 124/2004, nella nuova formulazione non si fa più menzione dell’ordinanza ingiunzione (che quindi andrà impugnata davanti al Tribunale civile), ma solo agli atti di accertamento dell’Ispettorato del lavoro e degli Enti Previdenziali.
Per quanto attiene alla diffida, nella nuova formulazione del comma 5, art. 13 del D.Lgs. 124/2004 è previsto che l’adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli art. 16 e 17 citati in precedenza.