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Decreto Legislativo n. 151/2015 “semplificazioni”: modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio.

Il D.Lgs. 151/2015 modifica la disciplina del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, così come regolamentata dalla Legge 68/1999 e successive modifiche.

Il decreto legislativo 151 del 14 settembre 2015, vigente dal 24 settembre 2015, interviene in maniera significativa su tutta la normativa riguardante il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, inasprendo alcune disposizioni riguardanti i limiti di applicabilità dell’obbligo a carico delle aziende, ma prevedendo nel contempo anche degli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono disabili. Vediamo di seguito le novità più significative introdotte dal decreto legislativo.

In via generale viene demandato ad uno specifico decreto di attuazione, la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, con lo scopo di promuovere una rete integrata di servizi sociali, sanitari ed educativi, promuovere accordi territoriali con specifici soggetti che operano nel contesto sociale (sindacati, organizzazioni dei datori di lavoro, associazioni delle persone con disabilità ecc…), individuare modalità di valutazione biopsico-sociale della disabilità, analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, , istituire la figura del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

Entrando più nello specifico delle modifiche introdotte, l’art. 2 del decreto prevede che la disciplina del collocamento mirato si applichi anche alle persone con capacità lavorativa ridotta, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

L’art. 3 interviene sulla disciplina delle quote di riserva di cui all’art. 3 della legge 68/1999, eliminando, dal 1° gennaio 2017, la disposizione che prevede, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, che l’obbligo di assunzione del disabile scatta solo in caso di nuova assunzione. In pratica, a far data dal 1° gennaio 2017 scatterà l’obbligo di assunzione del disabile al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.

L’art. 4 prevede l’obbligo di computare nella quota di riserva, i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, (anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio), o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Viene in tal modo ampliata la categoria di lavoratori computabili, inoltre, per tali soggetti, il computo nella quota di riserva è obbligatorio.

L’art. 5 modifica la disciplina delle esclusioni e egli esoneri parziali, con particolare riferimento alle attività che hanno un tasso di premio ai fini INAIL elevato. In particolare, per le lavorazioni che hanno un tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille, il datore di lavoro può autocertificare l’esonero dei lavoratori interessati dalla base di computo. Per tali lavoratori, proprio in quanto impegnati in attività che comportano il pagamento di un tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille,  la legge dispone ora l’esonero totale dall’obbligo di assunzione; tale esonero, tuttavia, è condizionato al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. In pratica, le aziende che svolgono lavorazioni particolarmente gravose (con tasso INAIL pari o superiore al 60%), non avranno l’obbligo di inserire il disabile ma dovranno versare un contributo al Fondo sopra citato.

L’art. 6 interviene sulle modalità delle assunzioni obbligatorie introducendo le seguenti modifiche:

  • Viene prevista la chiamata nominativa per tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici.
  • In alternativa l’assunzione può avvenire mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 68/1999.
  • La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta da parte del datore di lavoro agli uffici competente di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
  • Nel caso di mancata assunzione secondo le disposizioni citate, gli uffici competenti avranno l’obbligo di avviare i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificatamente concordata con il datore di lavoro, sulla base delle qualifiche disponibili.

L’art. 8 prevede l’istituzione, all’interno della Banca dati politiche attive e passive, un’apposita sezione, denominata Banca dati del collocamento mirato, che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro pubblici e privati obbligati e ai lavoratori interessati, che andranno ad integrare le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve fare  in relazione all’assunzione del lavoratore. Tale Banca dati verrà inoltre implementata dall’INPS, per ciò che riguarda le incentivi riconosciuti al datore di lavoro e dall’INAIL relativamente al reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

L’art. 10 apporta rilevanti modifiche in materia di riconoscimento delle agevolazioni per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità. In particolare, viene incrementata la misura degli incentivi, limitandone la durata ad un periodo di 36 mesi, secondo il seguente schema:

  • Incentivo nella misura del 70% (in precedenza era il 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978;
  • Incentivo nella misura del 35% (in precedenza era il 25%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il  67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978
  • Incentivo nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

Gli incentivi di cui sopra verranno corrisposti direttamente dall’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, sulla base di una preventiva domanda da presentare all’istituto telematicamente, cui verrà data risposta, entro 5 gg, in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse (non verranno pertanto più assegnate risorse al Fondo regionale per la concessione degli incentivi). A seguito di tale comunicazione viene assegnata al richiedente una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente viene  è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contrato di lavoro

Gli incentivi saranno riconosciuti per le assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2016, gli stessi peraltro vengono riconosciuti anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi di assunzione dei disabili, procedono all’assunzione presentando la relativa istanza.

L’art. 11, intervenendo sull’art. 14 della legge 68/1999, modifica alcuni criteri di destinazione ed erogazione delle risorse afferenti il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. In particolare è previsto che il Fondo eroga contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore di lavoratore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonchè per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

  • Data inserimento: 01.10.15