Decreto Milleproroghe - conversione in legge: disposizioni in materia di lavoro e formazione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge n. 14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022 (c.d. Milleproroghe).
Tra le proroghe di interesse inserite in sede di conversione si segnala, in primo luogo, l’estensione al 2023 della possibilità di accedere ai contributi del Fondo Nuove Competenze per finanziare il costo delle ore di lavoro destinate a percorsi di formazione o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori (art. 22 quater).
In virtù della proroga l’ANPAL ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo di 180 milioni di euro e prorogato al 27 marzo p.v. la scadenza dei termini sia per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia per la presentazione delle domande.
In sede di conversione sono state, inoltre, introdotte alcune disposizioni in materia di lavoro agile, in particolare:
- viene prorogato dal 31 marzo 2023 (termine originariamente fissato dalla legge di Bilancio 2023) al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori fragili a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione, e ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli (art. 9, comma 4 ter). Il diritto è riconosciuto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022;
- viene prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 9, comma 5 ter).
Prorogata al 30 giugno 2025 la possibilità che la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l’agenzia di lavoro abbia comunicato all’utilizzatore l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore (art. 9, comma 4 bis). Pertanto, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.