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“Decreto Omnibus” D.L. n. 113 del 09.08.2024

Pubblicato il decreto Omnibus: bonus sponsorizzazioni sportive e proroga dei termini per rottamazione magazzino e rivalutazione terreni/partecipazioni.

È stato pubblicato sulla G.U. 9.8.2024 n. 186 il D.L. n. 113 del 9.8.2024 contenente una nuova “finestra temporale applicativa” per il bonus sponsorizzazioni sportive, la proroga delle scadenze per effettuare gli adempimenti ed i versamenti riferiti alla “rottamazione del magazzino” e alla rivalutazione dei terreni/quote di partecipazione.

L’art. 4 del Decreto Legge estende il credito di imposta per investimenti pubblicitari, effettuati da imprese – lavoratori autonomi – enti non commerciali in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società ed associazioni sportive dilettantistiche, agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.L.) fino al 15 novembre 2024.

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91. Inoltre deve essere di importo complessivo non inferiore a euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2023, prodotti in Italia, almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni. Per le società / associazioni sportive costituite dal 1° gennaio 2023 rileva la soglia dell’investimento complessivo (euro 10.000 minimo) mentre non rileva la soglia relativa ai ricavi. I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a euro 7 milioni.

Per poter usufruire dell’agevolazione i soggetti interessati dovranno presentare domanda al Dipartimento per lo Sport utilizzando l’apposita piattaforma online. In caso di insufficienza delle risorse (7 mln di euro per il 2024) rispetto alle domande regolarmente presentate, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva e dell’eventuale Iva sulla regolarizzazione del magazzino, l’art. 7 comma 1 del Decreto Legge  stabilisce che potrà essere effettuato in 2 rate di pari importo (senza interessi) scadenti entro il 30.09.2024 per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023, scade entro il 29.9.2024; per i contribuenti solari invece entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2024, quindi entro il 30.11.2024.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle quote di partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati posseduti dal 1° gennaio 2024, l’art. 7 comma 3 prevede un nuovo termine per effettuare gli adempimenti necessari e versare l’unica o la prima rata delle imposte, al 30 novembre 2024.

 

  • Data inserimento: 26.08.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6365