Decreto Ristori - misure in materia di lavoro: ammortizzatori sociali, licenziamenti, sospensione versamenti contributivi.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 137 (c.d. Decreto Ristori) rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica Da Covid-19”.
Il Decreto è in vigore dal 29 ottobre 2020.
Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro.
1) Ammortizzatori sociali (art. 12, commi 1 – 8)
Il decreto prevede un ulteriore periodo di 6 di ammortizzatori sociali legati all’emergenza COVID-19(CIGO, FIS, CIGD, FSBA), utilizzabili dalle imprese nell’arco temporale ricompreso fra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Tale periodo aggiuntivo assorbe i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre.
Queste 6 settimane di trattamento sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, c.2, del D.L. n. 104/2020 e, a prescindere da tale condizione, ai datori di lavoro dei settori interessati dai provvedimenti di chiusura o di limitazione delle attività produttive rientranti nel DPCM del 24 ottobre 2020.
La concessione delle nuove ulteriori settimane di trattamento è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che NON hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore di lavoro, all’atto della presentazione della domanda all’INPS, deve autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L'Inps, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%. L’INPS disporrà le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati.
È confermato il termine decadenziale di presentazione delle domande di trattamento alla fine del mese successivo rispetto a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Analogamente è mantenuto il termine di invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale di competenza INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
2) Proroga del blocco dei licenziamenti per motivo economico (art. 12, commi 9 - 13)
Viene esteso fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti per motivo economico. In particolare, fino a tale data resta precluso:
- attivare procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure pendenti che siano state avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
- recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604). Si ricorda che, come precisato nella nota n.298 del 24/6/2020 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro è ricompresa in detti licenziamenti anche l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:
- imprese che hanno cessato l’attività;
- imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
3) Esonero contributivo per aziende che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali (art. 12, c. 14)
Ai datori di lavoro interessati dalla misura dell’esonero contributivo ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 104/2020, che pertanto nei mesi di maggio e giugno 200 abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale e che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, è riconosciuto un ulteriore periodo di esonero di 4 settimane, da fruirsi entro il 31 gennaio 2020, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.
A modifica della precedente disciplina in materia, che prevedeva una rigorosa alternatività tra l’esonero e il ricorso agli ammortizzatori sociali, viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di rinunciare alla fruizione del beneficio non ancora goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.
4) Sospensione dei versamenti contributivi (art. 13)
Per le imprese interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
La sospensione dei termini riguarda le imprese che svolgono, in modo prevalente, una delle attività rientranti nei codici ATECO elencati nell’allegato 1 del decreto.
I pagamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
5) Lavoro agile (art. 22)
Viene esteso lo smart working per i lavoratori con figli. In particolare, si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni (ante modifica il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19 ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.