Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Decreto SCIA 2: in vigore dall’11 dicembre le nuove norme sulla semplificazione in materia di ambiente, commercio ed edilizia.

Parte integrante del provvedimento una serie di tabelle esplicative suddivise per attività

Pubblicato nella in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre u.s. il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 tramite il quale vengono individuati i titoli abilitativi e i relativi regimi giuridici per l'esercizio di determinate attività in materia di ambiente, commercio ed edilizia .

Sul fronte della normativa ambientale, il legislatore ha ritenuto di snellire alcuni adempimenti che diverranno subordinati a semplici comunicazioni:

  • la voltura dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale in caso di cessione dell’impianto,
  • la messa in esercizio dello stabilimento sottoposto ad Autorizzazione Unica Ambientale per quanto concerne la normativa sulle emissioni,
  • la valutazione previsionale d’impatto acustico per asili nido, scuole, ospedali, case di cura e riposo, parchi ed abitazioni vicine ad autostrade,
  • l’utilizzo agronomico delle deiezioni animali in allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari.

Vi saranno inoltre quattro situazioni che godranno, contrariamente al passato, della formula del “silenzio/assenso” :

  • modifica non sostanziale di impianti già in possesso di AIA o di AUA,
  • utilizzo da parte dei Consorzi di Bonifica delle acque dei canali per usi diversi da quello irriguo,
  • operazioni di invaso, sghiaiamento e sfangamento,
  • manovra degli scarichi delle dighe.

 

SETTORI COINVOLTI

 

Attività artigianali e commerciali:

  • commercio su area privata e pubblica;
  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • strutture ricettive e stabilimenti balneari;
  • spettacoli e intrattenimenti;
  • sale giochi;
  • autorimesse;
  • distributori di carburanti;
  • officine di autoriparazione;
  • acconciatori ed estetisti;
  • panifici;
  • tintolavanderie;
  • arti tipografiche, fotografiche ecc.;

 

Edilizia:

la normativa identifica determinati interventi edilizi, indicando per ciascuno di essi il regime amministrativo di riferimento: permesso di costruire, Cila, Scia e attività libere;

 

Ambiente:

sono individuati i procedimenti riguardanti l'Aia (autorizzazione integrata ambientale), la Via (valutazione di impatto ambientale), l'Aua (autorizzazione unica ambientale); le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento acustico e gli scarichi idrici.

 

TITOLI ABILITATIVI

 

♦ segnalazione certificata di inizio attività (Scia);

♦ autorizzazione espressa;

♦ silenzio-assenso;

♦ comunicazione.

 

 

  • Scia
    Il regime della Scia si articola in tre diverse varianti:

 

  1. Scia: ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, l'attività può essere iniziata immediatamente; entro 60 giorni (30 in materia edilizia) la PA effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività; quando sia accertata la carenza di tali requisiti, la PA stessa può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di effettuare delle modifiche alla luce della normativa vigente;
  2. Scia unica: si applica l'art. 19-bis, comma 2, della Legge n. 241/1990. Quando per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia, comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica Scia allo Sportello Unico del Comune, il quale la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.
    Se entro 60 giorni (30 in materia edilizia) si accerta la carenza dei requisiti, la PA può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.
  3. Scia condizionata ( 19-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990): si presenta quando la Scia è subordinata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso e l'interessato presenta l'istanza allo Sportello Unico del proprio Comune contestualmente alla Scia. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza dei servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all'interessato.

 

  • Autorizzazione espressa / Silenzio assenso


Quando sia necessario possesso di un’ autorizzazione, è essenziale un provvedimento espresso, salvi i casi in cui sia previsto il silenzio-assenso ai sensi degli artt.2 e 20 della Legge n. 241/1990 (ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso […] entro il termine di trenta giorni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri […] sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.)
Se per lo svolgimento dell'attività è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, si applicano le norme in tema di Conferenza di servizi (artt. 14 e ss. Legge n. 241/1990).
Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio è comunicato dallo Sportello Unico all'interessato.
Nei casi in cui la tabella indichi la presentazione dell'autorizzazione più la Scia,  Scia unica o  comunicazione, alla domanda di autorizzazione è possibile allegare una semplice Scia, una Scia unica o una Comunicazione esclusivamente per le attività previste.

 

  • Comunicazione
    Laddove sia previsto il regime della comunicazione, essa (eventualmente corredata delle necessarie asseverazioni o dalle certificazioni richieste dalla legge) produce effetto dal momento della presentazione alla PA interessata o allo Sportello Unico competente.

 

 

 

 

  • Data inserimento: 12.12.16