Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

DEDUZIONI FORFETTARIE AUTOTRASPORTATORI

Ridotti gli importi per il periodo di imposta 2018

Ridotte le deduzioni forfetarie destinate agli autotrasportatori per i trasporti eseguiti personalmente oltre il Comune ove ha sede l'impresa nel periodo d'imposta 2018, poiché si passa dai 51 euro previsti nel 2017 ai 48 euro indicati per il 2018.

Per i trasporti interni al Comune, invece, resta invariato l'abbattimento al 35% dell'ammontare appena indicato ma, inevitabilmente, si scende anche in questo caso dai 17,85 euro del 2017 ai 16,80 euro del 2018.

Questo è quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato 19.07.2019 n. 138, richiamato anche dall'Agenzia delle Entrate che, in aggiunta, indica i righi della dichiarazione dei redditi (Redditi 2019 PF e SC) dove inserire le dette deduzioni forfetarie 2019, riferibili al periodo d'imposta 2018.

La norma di riferimento è l'art. 66, c. 5 D.P.R. 917/1986 che riconosce alcune deduzioni forfetarie di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione, di cui all'art. 13, c. 4 D.L. 90/1990. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misure decrementate delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2018, sulla base delle risorse disponibili. Nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura della deduzione forfetaria viene fissata di anno in anno, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell'adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT. Per il periodo d'imposta 2017, il Ministero aveva stabilito che, riguardo agli importi delle suddette deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), la misura della deduzione passasse da 38 a 51 euro.

Con il comunicato del 19.07.2019, il dicastero competente invece ha ridotto a 48 euro la misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, facendo riferimento espressamente all'esercizio dell'autotrasporto merci per conto terzi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale; tale percentuale, invece, è stata confermata anche con riferimento al periodo d'imposta 2018. Quindi, sulla base del decremento intervenuto, tale deduzione spetta in misura pari a 16,80 euro (35% di 48 euro) per il periodo d'imposta 2018, in luogo di quello del 2017, pari a 17,85 euro (35% di 51 euro) e in luogo dei precedenti 13,30 euro (35% di 38 euro).

L'Agenzia delle Entrate ha fornito anche le necessarie indicazioni per fruire della maggior deduzione, indicando gli specifici campi nel modello Redditi 2019 - periodo d'imposta 2018. Infatti, è stato precisato che le deduzioni forfetarie devono essere riportate nei quadri “RF” e “RG dei modelli Redditi PF e SP 2019 utilizzando, nel rigo “RF55”, i codici 43 e 44 e, nel rigo “RG22”, i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi 2019; i predetti codici, viene ribadito, si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

La deduzione forfetaria delle spese non documentate si applica anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se a loro volta effettuano personalmente trasporti; l'importo della deduzione, essendo questa legata ai trasporti effettuati personalmente, deve essere riferito a ogni singolo socio e non complessivamente alla società.

  • Data inserimento: 05.08.19
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 4216