DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI DI IRREGOLARITÀ
Con il provvedimento prot. n. 275852/2021 del 19 ottobre 2021, l’AdE ha dettato le disposizioni attuative della norma agevolativa introdotta dal “D.L. Sostegni” (articolo 5).
La normativa in sintesi
l decreto “Sostegni” (articolo 5, commi da 1 a 9, del DL n. 41/2021) ha previsto una forma di aiuto per gli operatori economici che hanno subìto un calo del volume d’affari a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’agevolazione riguarda gli “avvisi bonari” emessi dall’Agenzia a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni eseguito in base ai dati delle dichiarazioni e a quelli in possesso dell’anagrafe tributaria ex articolo 36-bis (imposte dirette), Dpr n. 600/1973 ed ex articolo 54-bis (iva), Dpr n. 633/1972.
In particolare, oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
Per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione; per il periodo d’imposta 2018 riguarda le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
I destinatari dell’agevolazione sono i titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che a seguito della pandemia nel 2020 hanno subìto una riduzione del volume d’affari di oltre il 30% rispetto all’anno precedente (volume d’affari 2020 rispetto al volume d’affari 2019). Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva (es. contribuenti con sole operazioni esenti, minimi e forfettari), si considerano, al fine della determinazione del calo di “volume d’affari”, i ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
La misura di favore consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.
La definizione “agevolata” si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità ed entro i termini ordinariamente previsti dagli articoli 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-bis (in caso di pagamento rateale) del Dlgs n. 462/1997 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.
Le precisazioni del provvedimento
Il provvedimento del 19 ottobre precisa che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni “Aiuti di importo limitato” e “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.
Per attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione agevolata sono tenuti a presentare l’autodichiarazione (articolo 1, commi 14 e 15, del Dl n. 41/2021) che attesti il rispetto di tali limiti, entro il 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Riteniamo necessario tenere “buona nota” delle definizioni “agevolate” accettate relative agli avvisi bonari in quanto è verosimile l’obbligo di indicazione, nel prossimo modello redditi/irap 2022, con la compilazione della sezione “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS e IS.