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Delega di funzioni in materia ambientale: la Cassazione puntualizza circa i requisiti dell’autonomia decisionale e del potere di spesa

Il caso dell’interramento nel cortile dello stabilimento di residui di intonaci e premiscelati. Il legale rappresentante non poteva non sapere

Il Tribunale di Parma ha condannato il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, produttrice d’intonaci premiscelati per l’edilizia, per il reato previsto dall’art. 256 comma 1 lett. a), d.ls. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto erano state effettuate operazioni di recupero di residui d’intonaci (da considerare invece come rifiuti) in assenza dei necessari titoli legittimanti.

In particolare, residui d’intonaco e premiscelati erano stati interrati nel cortile dello stabilimento creando uno strato profondo mezzo metro.

In sede di appello, la difesa ha contestato che del reato avrebbe dovuto rispondere non il rappresentante legale bensì un dipendente della società, responsabile dello stabilimento, a cui era stata demandata la compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e la selezione delle imprese addette allo smaltimento.

Il successivo ricorso in Cassazione ha comportato la dichiarazione d’inammissibilità dello stesso.

La Suprema Corte, tra l’altro, ha messo in evidenza come il ricorrente fondasse il proprio ricorso su circostanze di fatto volte a illustrare i compiti del dipendente, non risultando però che fosse mai stata rilasciata al responsabile dello stabilimento una delega espressa, tanto meno che questi avesse poteri decisionali e di spesa.

La Corte ha condiviso, infine la considerazione di buon senso sostenuta dal Tribunale: l’operazione d’interramento dei rifiuti non poteva essere sfuggita al legale rappresentate dell’impresa perché effettuata nello stesso luogo della sede legale e perché l’impresa non era di grandi dimensioni.

Da questo dato di fatto innegabile conseguiva la responsabilità diretta del legale rappresentante per una condotta che aveva il potere ed il dovere d’impedire.

La delega di funzioni non priva, infatti, il titolare dell’impresa delle proprie prerogative che è tenuto ad esercitare sia vigilando sull’operato del delegato sia quando venga a conoscenza di modalità illecite di gestione della delega stessa.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione n. 43131, del 26/06/2015.

  • Data inserimento: 18.09.17